Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25649 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4135/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AVV. G.A., difeso da sè stesso ed elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 19, presso lo studio

dell’avvocato VITTORIO CERRACCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, emessa il

02/12/2010 e depositata il 21/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Maria Laura Cherubini (per l’Agenzia delle Entrate)

che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.A., avvocato, di cartella di pagamento portante IRAP dell’anno di imposta 2004, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello del contribuente, riformava integralmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, avendo svolto il professionista la propria attività senza alcun dipendente e collaboratore ed utilizzando unicamente computer ed arredi di ufficio.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal controricorrente.

Ed invero, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 21 dicembre 2010, ed applicandosi il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), tenuto conto della sospensione feriale e che il giorno di scadenza cadeva di domenica, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato per la notificazione il 6 febbraio 2012, giorno nel quale, però, il Prefetto della provincia di Roma aveva disposto la chiusura degli Uffici giudiziari di Roma Capitale, a causa della grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche.

In conseguenza di ciò, con Decreto 8 febbraio 2012 (pubblicato nella G.U. n. 40 del 17.2.2012), il Ministro della Giustizia ha disposto la proroga di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale dei termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni 3, 4 e 6 febbraio 2012.

Ne consegue che il ricorso, spedito a mezzo posta il successivo sette febbraio, è tempestivo ed anche ammissibile siccome rispondente ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso – con il quale, lamentando l’omessa pronuncia sull’appello incidentale proposto da essa Agenzia, si deduce l’errore commesso dalla Commissione tributaria regionale nel non avere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella per la mancata impugnazione della prodromica comunicazione di irregolarità – è infondato.

Questa Corte (ex multi s di recente Cass. n. 2616/2015) ha già, infatti, reiteratamente affermato il condiviso principio per cui in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19.

Con il secondo motivo si denuncia la sentenza impugnata di violazione di legge e di insufficiente e contraddittoria motivazione. Il mezzo è fondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla rei controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi, laddove con motivazione insufficiente (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, testo previgente applicabile ratione temporis), ha ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione senza valutare se i beni strumentali utilizzati fossero i minimi indispensabili per l’esercizio dell’attività e la natura dei rapporti di collaborazione intrattenuti con i terzi.

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice di merito il quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi e fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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