Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25649 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25649 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 14/11/2013

ORDINANZA
sul ricorso 27608-2011 proposto da:
TRASCOOP TRASPORTI SOC COOP 01771930409, in perosona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14,
presso lo studio dell’avvocato MANCUSO NICOLA, che la rappresenta e difende giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO SAPRO SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato avverso il decreto n. rep. 1775 del TRIBUNALE di FORLI’ del 12/10/2011, depositato
il 12/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNAB_AI;
udito l’Avvocato Mancuso Nicola difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

1

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha concluso come da
relazione.

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione

“Con ricorso depositato presso il tribunale di Forlì in data 16 giugno
2011, la TRASCOOP trasporti soc. coop. (in seguito, “Trascoop”) proponeva
opposizione allo stato passivo del fallimento della S.A.Pro. s.p. a., lamentando
la mancata ammissione, in sede privilegiata, al passivo del predetto
fallimento di parte dei crediti vantati dall’opponente e riconosciuti dal giudice
delegato solo in via chirografaria.
Con decreto del 12 ottobre 2011, comunicato all’opponente in data 17
ottobre 2011, il Tribunale di Forlì dichiarava inammissibile l’opposizione per
omessa notifica, da parte della TRASCOOP, del ricorso e del decreto di
fissazione di udienza al curatore nei termini previsti dall’art. 99 legge
fallimentare.
Avverso tale decisione, la TRA SCOOP proponeva ricorso per
cassazione, con atto notificato in data 14 novembre 2011, deducendo, con
unico motivo, la mancata comunicazione del decreto del presidente di
fissazione di udienza, con la conseguenza che nessuna preclusione
processuale poteva considerarsi maturata a carico dell’opponente.
La curatela non svolgeva attività difensiva in questa sede.
***
Così riassunti í fatti di causa, il ricorso sembra “prima facie” fondato.
L’art. 99, terzo comma, legge fallimentare, prescrive la notifica del
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura del ricorrente,
al curatore e all’eventuale controinteressato entro 10 giorni dalla
comunicazione del decreto.
2

dell’art. 380-bis cod. proc. civile:

È quindi necessario, per la decorrenza del predetto termine, che il
decreto del presidente sia preventivamente comunicato,

a cura della

cancelleria, all’opponente.
Nel caso di specie, come si evince dall’esame degli atti – ammissibile in
questa sede in tema di error in procedendo – il decreto del presidente del

ottobre 2011 per la comparizione delle parti, è stato comunicato ad un
numero di fax diverso da quello indicato in atti dall’odierna ricorrente e,
soprattutto, sconosciuto e non affatto riconducibile allo stesso.
In particolare, nonostante il biglietto di cancelleria, contenente le
informazioni sul decreto di fissazione di udienza, riporti l’esatto numero di fax
indicato dalla TRA SCOOP, la trasmissione è avvenuta, probabilmente per
mera distrazione dell’operatore, ad un numero diverso, non riconducibile
all’odierno ricorrente.
Da ciò ne consegue che non è maturata alcuna preclusione
processuale nei confronti della TRA SCOOP.
Si ritiene, dunque, che il decreto debba essere cassato, con rinvio al
Tribunale di Forlì, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.”
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato accolto, con la cassazione del
decreto impugnato ed il rinvio della causa per un nuovo giudizio.

3

Tribunale di Forlì, che designava il giudice relatore e fissava l’udienza del 5

P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa
per un nuovo giudizio al Tribunale di Forlì in diversa composizione, anche per
le spese della fase di legittimità.

Roma, 9 Ottobre 2013

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