Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25649 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14015-2017 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI BOCCHERINI

3 -SC 2, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DE ANGELIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ANTONIO

MARCHESI;

– ricorrente –

contro

V.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIO VILLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2210/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/11 /2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.E. propone ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza in epigrafe indicata della Corte di Bologna che, per quanto ancora interessa, decidendo nel giudizio di separazione personale dalla moglie V.M.T., aveva incrementato l’assegno di mantenimento già stabilito in favore di quest’ultima ad Euro 2.000,00= mensili, oltre clausole accessorie, in riforma della decisione di primo grado.

V. replica con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 156 c.c.

A parere del ricorrente l’assegno di mantenimento non poteva essere riconosciuto, non ricorrendo il presupposto della mancanza di redditi adeguati della moglie.

Sulla premessa che l’assegno di mantenimento ha la funzione di garantire al coniuge economicamente più debole il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, di guisa che questo costituisce indispensabile elemento di riferimento ai fini sia del riconoscimento che della quantificazione di detto assegno, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe indagato il tenore di vita familiare, ma avrebbe valutato esclusivamente le capacità patrimoniali dei coniugi pervenendo ad una “perequazione reddituale” e non ad una “perequazione di condizioni di vita” (fol. 19 del ricorso), avulsa dall’accertamento della sussistenza di mezzi e/o possibilità di procurarseli da parte della moglie. Invoca inoltre una interpretazione dell’art. 156 c.c. più orientata alla coincidenza con l’assegno divorzile, richiamando i principi più restrittivi espressi da Cass. n. 11504 del 10/5/2017.

In particolare assume che la Corte territoriale non aveva accertato un particolare tenore di vita in costanza di matrimonio, da presumersi quindi – a suo dire – come ordinario, di guisa che alla moglie l’assegno non spettava poichè godeva di mezzi economici sufficienti a garantirglielo.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 27 della Cost.

Il ricorrente nel censurare la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in merito alle sue personali capacità economiche – ritenute da questa sensibilmente superiori a quelle dichiarate all’amministrazione finanziaria sulla scorta della stima delle capacità di spesa desunte dalla collezione d’arte dallo stesso raccolta negli anni e dai suoi investimenti mobiliari – sostiene che così facendo la Corte felsinea avrebbe ipotizzato a suo carico una fattispecie penale di omessa dichiarazione fiscale rispetto a redditi diversi da quelli dichiarati, giungendo ad una “condanna generica e sommaria” senza processo.

Critica, quindi, la valutazione immotivata delle opere d’arte, a suo dire sovrastimate, e dell’azienda agricola della moglie, a suo dire sottostimata.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato, da un lato, nel reddito della moglie e nel valore del patrimonio di questa e, dall’altro, nel valore della collezione d’arte del marito.

2.1. Il primo ed il terzo motivo, concernenti l’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento del coniuge e la sua quantificazione, vanno trattati congiuntamente per connessione e vanno rigettati perchè manifestamente infondati.

2.2. Giova ricordare, quanto al presupposto per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.” (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; Cass. n. 16809 del 24/06/2019; in tema di differenza tra assegno di mantenimento ed assegno divorzile v. anche Cass. Sez. U. n. 18287 dell’11/7/2018 e Cass. n. 17098 del 26/06/2019) e che, ai fini della sua quantificazione è stato già precisato che “in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell’assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato”, cosicchè “il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell’esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l’entrata derivante dalla percezione dell’assegno di separazione.” (Cass. n. 9915 del 24/4/2007). Sempre questa Corte ha chiarito che “l’art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 17199 dell’11/7/2013) e che ai fini del quantum dell’assegno di mantenimento, non è richiesto necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (Cass. n. 605 del 12/1/2017).

2.3. In sostanza, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio, e la sentenza ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, sia in merito agli elementi considerati per valutare le condizioni economiche delle parti, sia per accertare il tenore di vita familiare.

2.4. Nel caso in esame, la Corte di appello si è chiaramente espressa sul tenore di vita familiare, indicando i plurimi elementi in ragione dei quali è giunta a qualificarlo come “tenore di vita familiare superiore alla media” (la villa padronale della moglie adibita a casa familiare, gli arredi in gran parte di proprietà del M., i numerosi viaggi eseguiti dalla coppia negli anni, la natura degli studi universitari dei figli ed il soggiorno di uno di questi all’estero per motivi di studio) (fol. 12 della sent. imp.), mentre il ricorrente non si sofferma affatto su questi elementi di fatto e non si confronta compiutamente con la relativa statuizione.

2.5. Tale conclusione non è scalfita dal vizio motivazionale denunciato con il terzo motivo.

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è deducibile come vizio della sentenza soltanto la totale omissione dell’esame di un fatto decisivo e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

Con la memoria il ricorrente insiste e rimarca che il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame è da individuare nell'”effettivo patrimonio della moglie” e nel “reddito della sua azienda agricola”, non dovendo ritenersi significativo il reddito fiscale determinato forfettariamente in base al reddito agrario catastale.

Orbene la Corte territoriale ha esaminato le condizioni patrimoniali della moglie, accertando che questa era “senz’altro titolare di un patrimonio di rilevante valore, ma oberato di debiti e, come rilevato, non c’è alcuna prova di un reddito effettivo superiore o notevolmente superiore a quello risultante dalle dichiarazioni fiscali” ed ha rimarcato che il coniuge non aveva “allegato fatti, circostanze, condotte della moglie suscettibili di costituire un riscontro oggettivo di maggiori entrate o di più elevata capacità reddituale” (fol. 11/12 della sent. imp.)

A fronte di ciò, il ricorrente non ha indicato alcuno specifico fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato nel merito in ordine alla capacità reddituale delle parti; invero – contrariamente a quanto assume il ricorrente – la Corte di appello ha esaminato le condizioni patrimoniali e reddituali della moglie e del marito, anche in via presuntiva e logico/deduttiva, giungendo a conclusioni diverse da quelle dallo stesso auspicate, di guisa che la censura si traduce in una inammissibile istanza di riesame del merito, senza che, peraltro, nulla sia detto in concreto in ordine al minor valore da attribuire – a parere del ricorrente – alla collezione d’arte e senza alcun cenno agli investimenti mobiliari di questi, accertati attraverso l’esame dell’estratto conto bancario.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha proceduto ad una attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, in linea con i criteri e gli indici di analisi elaborati dalla giurisprudenza civile di legittimità, prima richiamati, senza che in alcun modo rilevi la disciplina processuale penalistica.

4. In conclusione il ricorso va rigettato, manifestamente infondati i motivi primo e terzo, inammissibile il secondo.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a carico del ricorrente.

Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 1 5 % ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA