Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25648 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3430/2012 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

FABRIZIO GRANATA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 450/12/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, emessa il

15/11/2010 e depositata il 10/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.V., medico odontoiatra, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborsi dell’ IRAP, versata dal 2003 al 2006, relativa al periodo di imposta 2004, la C.T.R. della Campania – sezione distaccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, a conferma della decisione di primo grado di rigetto del ricorso, rigettava l’appello proposto dal contribuente, ritenendo sussistenti i presupposti impositivi dell’IRAP.

In particolare, il Giudice di appello, rilevava che dagli studi di settore, prodotti dall’Ufficio erariale, era emerso che il contribuente, pur non avvalendosi di dipendenti, aveva utilizzato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

Avverso la sentenza propone ricorso il contribuente, affidandosi a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge, e infondato. Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..”, cosicchè è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).

Di recente, poi, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno ulteriormente specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata, a parte gli inconferenti richiami ai redditi conseguiti dal contribuente ed alla circostanza che lo stesso esercitasse la professione sia liberamente che in regime di convenzione, è, comunque, in linea con tali principi laddove ha ritenuto sussistente, nel caso in specie, l’autonoma organizzazione in virtù del valore dei beni strumentali utilizzati.

Tale accertamento in fatto risulta censurato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il secondo motivo che è, invece, fondato.

La Commissione regionale, infatti, nel ritenere che i beni strumentali utilizzati dal contribuente superassero il minimo indispensabile per l’esercizio della professione, ha omesso di valutare tutta una serie di elementi fattuali (riportati in ricorso ai fini dell’autosufficienza) che ove esaminati avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia.

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale provvederà, oltre al regolamento delle spese processuali, al riesame.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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