Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25647 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2017, (ud. 05/04/2017, dep.27/10/2017),  n. 25647

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16748/2015 proposto da:

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/12/2014 R.G.N. 6181/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO PILEGGI;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega Avvocato RENATO

SCOGNAMIGLIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 22 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Roma,in riforma della decisione del Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da L.M. nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per aver negoziato assegni non trasferibili intestati a nominativi diversi presentati da persona non intestaria del conto su cui veniva effettuato il versamento qualificatasi come procuratore la cui firma tuttavia non corrispondeva a quella depositata presso la Banca.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto proporzionata all’addebito, pacificamente ammesso nella sua consistenza oggettiva, la sanzione irrogata a motivo della gravità dei comportamenti delle circostanze in cui erano stati commessi, dell’intensità dell’elemento intenzionale e delle mansioni espletate.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il L., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECSIONE

Con il primo motivo così rubricato “Vizio assoluto di motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale e sul mancato ordine di esibizione documentale del libro giornale relativo alle operazioni effettuate sul conto (OMISSIS), istanze dirette a provare circostanze decisive (art. 360 c.p.c., n. 5). Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento sulla base delle mere accuse della Banca (art. 360 c.p.c., n. 3)”, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il non avergli consentito di provare quanto dedotto a giustificazione dei propri comportamenti peraltro ammessi, così fondando il proprio convincimento esclusivamente su quanto allegato dalla Banca datrice.

Il secondo motivo è inteso a denunciare l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione di violazione del principio di immediatezza della contestazione.

Prendendo le mosse nell’esame dell’impugnazione da quest’ultimo motivo, se ne deve rilevare l’infondatezza atteso che, piuttosto che di omessa pronunzia in ordine all’eccepita tardività della contestazione disciplinare, deve parlarsi di irrilevanza dell’eccezione, per di più genericamente formulata sulla base della mera affermazione del carattere “macroscopico” della tardività riferito ad una contestazione emanata il 6 luglio 2009 con riguardo ad irregolarità rilevate relativamente ad un arco temporale compreso tra l’ottobre del 2008 ed il marzo del 2009 e valutate nell’ambito di un’organizzazione complessa come quella che notoriamente fa capo ad un primario istituto di credito quale è Banca Intesa Sanpaolo, in considerazione della quale non è certo sufficiente, tenuto conto dei tempi di instaurazione del procedimento disciplinare, che la Banca datrice, sulla base dei propri tabulati, poteva avere immediata contezza delle addebitate irregolarità; irrilevanza da ritenersi alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte e richiamato dallo stesso ricorrente (la citazione è riferita a Cass., sez. lav., 8.6.2009, n. 13167), per cui l’eccezione può rilevare ove la tardività sia risultata tale da pregiudicare il diritto di difesa del ricorrente, rilievo qui neppure sollevato, o, in termini più radicali, tale da indurre nel lavoratore l’affidamento in ordine alla rinunzia da parte del datore all’esercizio del potere disciplinare rispetto a fatti astrattamente rilevanti su quel piano, eventualità di cui, peraltro, il ricorrente, ancora una volta, qui non fa cenno, omettendo di fornire a riguardo indici significativi.

Il fatto è che, nella prospettazione del ricorrente, l’eccezione di tardività della contestazione si inquadra in una prospettiva più ampia, riconducibile alla tesi di fondo dallo stesso sostenuta ed alla quale risultano funzionali le prove testimoniali e gli ulteriori mezzi istruttori articolati nel ricorso introduttivo e richiesti anche in sede di gravame, di cui, con il primo motivo, lamenta la mancata ammissione da parte della Corte Territoriale, tesi per la quale il ricorrente, compiendo quelle operazioni da lui stesse qualificate irregolari, non avrebbe fatto altro che conformarsi ad una prassi di favore verso il cliente interessato alle operazioni irregolarmente compiute già da tempo in essere presso la filiale di appartenenza del ricorrente come presso altre filiali su cui il primo operava, prassi ben nota al responsabile della filiale di appartenenza e da questi autorizzata nonchè seguita dagli altri addetti, non a caso chiamati, il primo ed uno dei secondi a rendere sul punto testimonianza, una tesi, tuttavia, che la Corte territoriale ha consapevolmente disatteso, approdando a tale convincimento, da cui discende la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, sulla base di quanto, a smentita di tale allegazione, già emergeva dagli atti ispettivi e dalle dichiarazioni ivi raccolte circa l’operare degli altri dipendenti, non con le modalità contestate al ricorrente, ma con l’adozione di specifiche garanzie, modus operandi di cui la Corte territoriale dà ampio conto nella motivazione, che completa con le condivisibili considerazioni circa l’irrilevanza dell’autorizzazione ricevuta dal proprio superiore, inidonea a riflettere un’acquiescenza della Banca datrice e del mancato conseguimento di un vantaggio personale, sicchè questa risulta tale da riflettere un iter argomentativo solido sul piano logico e giuridico, inducendo a ritenere infondata la censura di cui al primo motivo.

Non va poi sottaciuto come risulti esente da qualsiasi censura la statuizione resa dalla Corte territoriale circa l’autonoma rilevanza, ai fini della ricorrenza nella specie dell’invocata giusta causa di recesso, degli ulteriori addebiti contestati al ricorrente circa il prelievo effettuato sul conto di altra cliente e le varie operazioni di versamento e storno effettuate sul proprio conto personale, addebiti che, considerati dal ricorrente come formulati ad colorandum, sono stati posti dalla Corte territoriale a base di una autonoma ratio decidendi del tutto ignorata dal ricorrente, presentando così le censure anche un profilo di inammissibilità.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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