Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25647 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25647 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 30307-2011 proposto da:
RESIDENZA DEL GALLO SRL 01131090589, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI
ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TOSTI RENZO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
PINGITORE GAETANO;
– intimato avverso la sentenza n. 4249/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8/07/2010, depositata il 20/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICC1ALLI;

Data pubblicazione: 14/11/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2011 n. 30307 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

r.g. 30307.11

FATTO e DIRITTO

“Con la sentenza in oggetto la Corte d’Appello di Roma, accogliendo solo parzialmente
l’appello della s.r.l. Residenza del Gallo avverso la sent. n. 1462/04 del Tribunale di Latina,
che aveva respinto la sua domanda principale negatoria ed accolto la riconvenzionale di
Gaetano Pingitore, di riconoscimento del diritto di uso di un posto di parcheggio ex art.
41 sexies L. 1150/42 introdotto dall’art. 18 L. 765 del 1967, ha subordinato quest’ultimo al
pagamento di un corrispettivo da liquidarsi in separata sede.
Nel respingere gli altri motivi di gravame la corte capitolina ha ritenuto, tra l’altro, che nel
caso di specie trovasse applicazione la norma invocata dal Pingitore,sia perché la
costruzione del fabbricato era stata realizzata dopo la sua entrata in vigore,sia perché la
,pur anteriore, licenza edilizia era stata oggetto di tre varianti, assentite sotto il vigore della
disposizione in questione,facente riferimento alle “nuove costruzioni”.
Ricorre la società suddetta con due motivi; non resiste l’intimato.
Ad avviso del relatore il ricorso si palesa prima facie infondato.
Tale è il primo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della norma
sopra citata, con connesse carenza e contraddittorietà di motivazione, sia perché
l’interpretazione della

disposizione,facente riferimento alle “nuove costruzioni”,risulta

corretta ed aderente all’inequivoco tenore della

stessa, sia perché, con incensurabile

accertamento di fatto i giudici di merito hanno acclarato che il titolo edificatorio era
costituito, nel suo complesso, non solo dalla originaria licenza, comunque non utilizzata

1

Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.

anteriormente all ‘entrata in vigore della nuova disposizione, ma anche dalle varianti
successive.
Tale ratio decidendi è fatto oggetto soltanto di generica contestazione (“non si capisce come
etc …. “) nel mezzo d’impugnazione e fatta oggetto di un successivo profilo di censura,
correlato ad una circostanza di fatto (che peraltro non risulta se e come dedotta in sede di

auto “,palesemente irrilevante, non vedendosi quale attinenza avrebbe potuto spiegare, ai fini
dell’accertamento dell’abitabilità dell’immobile principale,resistenza di un posto di
parcheggio;donde l ‘insignificanza probatoria di tale mancata menzione.
Il secondo motivo, con il quale si lamenta violazione o falsa applicazione della citata
norma speciale e dell’art. 2697 c.c.,nonché omessa o insufficiente motivazione,per non avere
la corte di merito considerato che il diritto de quo non sorge in ogni caso,non essendo al
vincolo in questione soggetti i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto alla proporzione
stabilita dalla legge, è inammissibile,per difetto di specificità e novità della censura, perché
non deduce espressamente che nella specie siffatta situazione di eccedenza sarebbe stata
concretamente sussistente e specificamente eccepita in sede di merito e,segntamente,di
gravame (il che non si rileva dalla precisa narrativa della sentenza impugnata),peraltro
presupponendo un improponibile onere probatorio del relativo fatto negativo a carico della
controparte.
Si propone conclusivamente rigettarsi il ricorso.”
Tanto premesso,esaminata la memoria illustrativa depositata per la ricorrente,i1 collegio
ritiene che le osservazioni ivi esposte non siano tali da comportare il superamento delle
condivisibili ragioni reiettive esposte dal relatore.
Si obietta anzitutto che l’intervento edilizio in questione,in quanto assentito da un titolo
edificatorio,una”licenza edilizia” non meglio precisata,rilasciata anteriormente alla c.d.
“legge ponte” (n. 765 del 1967) ,ancorchè attuato successivamente alla stessa,non avrebbe
2

merito),secondo cui la licenza di abitabilità del 1969 non farebbe riferimento ai “posti

dovuto conformarsi alla nuova disposizione,contenuta nel relativo art. 18 (che aveva
aggiunto l’art. 41 sexies alla legge urbanistica n. 1150 del 1942),istitutiva del vincolo di
destinazione a parcheggio in questione.
L’obiezione non coglie nel segrio,non tenendo Gite conto che nel caso di specie il titolo
edificatorio non si è esaurito nella sola,non ben precisata,”licenza edilizia” anteriore al

quali,come accertato dalla corte di merito,rilasciate dopo l’entrata in vigore della legge n.
767/1967. A tal riguardo si obietta, ancora, che le varianti in realtà sarebbero state tre e che
soltanto una delle stesse,quella del 6.9.1968,sarebbe stata successiva all’entrata in vigore
della norma sopra citata. La doglianza,oltre che inammissibile (per il chiaro contenuto
revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e ,comunque,per difetto di autosufficienza,laddove non
precisa gli estremi delle altre due varianti,né come e quando la circostanza sia stata
documentata in sede di merito), è irrilevante,considerato che l’intervento edificatorio,mai
attuato in precedenza,è stato posto in essere in forza di un titolo ad aedificandum
complesso, che si è comunque perfezionato al momento del rilascio dell’ultima variante e
che, pertanto,avrebbe dovuto tener conto della normativa urbanistico — edilizia vigente al
momento del suo perfezionamento. In buona sostanza ritiene questa Corte che nel caso in
cui,come nella specie,la costruzione sia realizzata in forza di un provvedimento (licenza o
concessione) che,prima di essere attuato,sia stato oggetto di una o più varianti,i1 titolo
edificatorio deve considerarsi costituito non solo da quello originario,ma integrato dalle
successive varianti,perfezionandosi con l’ultima delle stesse. Ne consegue che,ove nelle
more sia intervenuta una norma modificativa del regime urbanistico — edilizio la,non ancora
intrapresa,attività edilizia deve risultare conforme alla stessa,con la conseguente illegittimità
dell’edificazione,quand’anche assentita nel titolo,nella parte in cui non la osservi.
Quanto al secondo motivo,se ne ribadisce l’inammissibilità,non precisandosi nel ricorso se e
come la circostanza,implicante un accertamento di fatto,sia stata dedotta davanti ai giudice
3

1967,essendo stata quest’ultima integrata da ben quattro successive “varianti”,tre delle

di merito. In buona sostanza,si introduce soltanto in questa sede una tematica di merito,la cui
novità non può ritenersi esclusa dal fatto che la società attrice,convenuta in riconvenzionale,
abbia resistito all’avversa domanda,confutando la sussistenza delle condizioni della relativa
azione,in un contesto nel quale la propria difesa al riguardo era incentrata essenzialmente
sulla applicabilità ratione temporis della norma introdotta dall’art. 18 L. 765/1967.

di destinazione dell’area in questione”,avrebbe potuto ritenersi idonea ex art. 342 c.p.c a
porre specificamente in discussione,davanti al giudice di secondo grado,quel rapporto di
proporzionalità che,sia pur implicitamente,accogliendo detta domanda,i1 primo giudice aveva
ritenuto sussistente.
Il ricorso va,conclusivamente,respinto.
Nulla,infine, sulle spese ,in assenza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

Né la generica contestazione,nell’atto di appello, della prova circa la “esistenza di un vincolo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA