Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25647 del 11/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26839-2017 proposto da:
IDCO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 19954/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 10/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La S.R.L. IDCO in liquidazione propone ricorso ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, contro l’Agenzia delle entrate riscossione, per la revocazione dell’ordinanza n. 19954/2017, depositata in data 10 agosto 2017, con la quale questa Corte aveva rigettato il ricorso della società per la cassazione della sentenza resa dalla CTR del Lazio. Questa Corte ha ritenuto la censura mossa dalla ricorrente in relazione alla notifica dell’atto presupposto di quello impugnato per l’un verso inammissibile, sollecitando una valutazione nel merito dei fatti dedotti in giudizio preclusa al giudice di legittimità, e per altro verso infondata, in quanto l’agente della riscossione, notificando la cartella esattoriale al legale rappresentante della società, avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 145 c.p.c., u.c., vigente ratione temporis.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
Con l’unico motivo proposto la società deduce la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per aver la pronuncia “erroneamente ritenuto che l’eccezione di prescrizione sarebbe completamente infondata a seguito dell’avvenuta rituale notifica della cartella”. Secondo la ricorrente, questa Corte avrebbe dovuto verificare che tra la notifica della cartella di pagamento ed il primo atto successivo erano trascorsi più di cinque anni, sicchè l’intimazione doveva essere annullata per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto privo dell’esposizione sommaria dei fatti della causa richiesta ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
Solo l’assolvimento di tale onere consente a questa Corte di conoscere “gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti” (Cass. Sez. Un. 11826/2013).
Orbene, questa Corte (Cass. nn. 22385 e 22385 del 2006; Cass. Sez. Un. 24170/2004) ha precisato che la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto (da proporre, in base al disposto dell’art. 391-bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli artt. 365 e s.s. c.p.c.) “deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398 c.p.c., comma 2, e la esposizione dei fatti di causa rilevanti”. Principio, questo, ulteriormente ribadito da Cass. Sez. Un. 13863/2015.
Orbene, nel ricorso tale esposizione è totalmente assente. Ciò che impedisce a questa Corte la verifica circa la sussistenza del prospettato errore revocatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1 – bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate-riscossione in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019