Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25646 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 28/06/2017, dep.27/10/2017), n. 25646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12863/2013 proposto da:
Z.R., Zi.Ri., elettivamente domiciliate in Roma, Via
Cosseria n. 2, presso lo studio dell’avvocato Buccellato Francesca
(Studio Legale Aiello, Pastore e Americo), rappresentate e difese
dall’avvocato Righi Luca, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Provincia di Firenze;
– intimata –
e contro
Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Corso d’Italia n. 102, presso lo
studio dell’avvocato Mosca Giovanni Pasquale, rappresentata e difesa
dall’avvocato Gualtieri Stefania, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale,
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Z.R., Zi.Ri., elettivamente domiciliate in Roma, Via
Cosseria n.2, presso lo studio dell’avvocato Buccellato Francesca
(Studio Legale Aiello, Pastore e Americo), rappresentate e difese
dall’avvocato Righi Luca, giusta procura a margine del ricorso
principale;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 463/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/06/2017 dal Cons. Dott. DOGLIOTTI MASSIMO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In un procedimento tra Z.R. e Ri. e la Provincia di Firenze, avente ad oggetto indennità di esproprio di un terreno, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 29/3/2012, determinava l’indennità nell’importo di Euro. 48.510,00.
Ricorrono per cassazione le attrici, che pure depositano memoria difensiva.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, la Provincia di Firenze.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Giurisprudenza costante di questa Corte distingue tra vincolo conformativo ed espropriativo: in particolare si ritengono di carattere conformativo i vincoli inquadrabili nella zonizzazione di un intero territorio o di parte di esso, tanto da incidere su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle loro caratteristiche intrinseche o del rapporto con una opera pubblica (per tutte, Cass. n. 25401/2016).
Affermano le ricorrenti l’insussistenza del vincolo conformativo, in quanto la destinazione a viabilità era finalizzata ad esigenze particolari e locali, a fronte di una pronuncia che, con motivazione approfondita e non illogica, chiarisce trattarsi di terreni finalizzati all’uso pubblico da un programma generale di piano regolatore, e destinati alla edificazione di un tratto di viabilità interregionale di collegamento tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
E’ inammissibile il secondo motivo che in modo del tutto apodittico ipotizza un superamento della distinzione tra vincolo conformativo ed espropriativo.
Infondato infine il terzo motivo che contesta l’iter argomentativo della sentenza impugnata, sostenendo che i terreni dovevano essere stimati al valore di mercato. Al contrario la motivazione della pronuncia appare accurata e non contraddittoria: fermo il carattere conformativo del vincolo, che in sostanza anche con questo motivo, le ricorrenti cercano implicitamente di superare, il giudice a quo afferma che si dovrà dare proprio una valutazione di mercato, stante la sostanziale equiparazione tra terreni a vocazione edificatoria e ad uso agricolo, operata dalla giurisprudenza costituzionale (al riguardo, Corte Cost. n. 181/2011). La Corte di merito ritiene di non discostarsi dalla valutazione effettuata dal CTU, precisando che i valori indicati dalla Commissione provinciale espropri in Euro 15,00 al mq., sono i più vicini al valore di mercato dei terreni, che non può essere più calcolato sulla base dei valori agricoli medi.
Va pertanto rigettato il ricorso principale.
Va invece accolto l’unico motivo del ricorso incidentale che ravvisa una palese contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata: precisa correttamente il giudice a quo che la dichiarazione di pubblica utilità interessò le particelle (OMISSIS) e con riferimento a tali particelle la Provincia di Firenze depositò presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di Euro 48.510,00, secondo la quantificazione determinata dalla Commissione provinciale espropri (Euro 15.00 al mq. per un totale di mq. 3234), ma che dalla lettura del decreto di esproprio (atto n. 3831 del 13/10/2008) risultano espropriate soltanto le particelle (OMISSIS), dovendosi l’indennità riferire soltanto agli immobili oggetto di espropriazione.
E tuttavia la Corte di merito liquida poi l’intera somma, con evidente riferimento anche alla particella (OMISSIS).
Va pertanto accolto il ricorso incidentale con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che determinerà l’esatto importo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017