Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25646 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6223-2020 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

GRIMALDI, 47, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PELLEGRINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO MARCEDDU;

– ricorrente –

contro

T.L., C.V.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 520/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 14/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il signor C.G. ricorre con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con T.L., onerava il primo del pagamento dell’assegno di divorzio di Euro 300,00 mensili in favore dell’ex coniuge e revocava l’assegno per la figlia, C.V.L..

T.L. e C.V.L. sono rimaste intimate.

2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La Corte di appello, pur applicando i nuovi criteri determinativi dell’assegno divorzile affermati da questa Corte con SU 18287/2018, aveva obliterato la circostanza che la signora T. avesse vissuto per dieci anni, dopo la separazione, senza alcun assegno divorzile e l’evidenza, secondo notorio, avrebbe dovuto essere apprezzata come indice della capacità lavorativa della prima che, a seguito della sentenza di separazione, godeva soltanto di 100,00 Euro mensili a titolo di contributo spese per la gestione della ex casa coniugale.

La signora T., dopo la separazione, all’esito della vendita della ex casa familiare aveva conseguito, quale contributo alla vita familiare, la metà del prezzo che aveva reinvestito nell’acquisto della sua nuova abitazione e la Corte di merito aveva omesso di considerare siffatta evidenza.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, La Corte di appello aveva ritenuto, con inversione dell’onere della prova, il C. gravato di un onere invece incombente sulla T. nella parte in cui aveva valorizzato la mancanza di prova sulla circostanza che il primo avesse reperito occasioni di lavoro per la seconda e tanto là dove, invece, ricadeva sulla T. l’onere di dimostrare l’incolpevole mancato reperimento di un’entrata economica, frutto della propria attività lavorativa.

4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, Vi era contrasto tra motivazione, nella parte in cui i giudici avevano ritenuto l’esistenza dei presupposti per la compensazione delle spese, e dispositivo, in cui invece i giudici di appello avevano applicato la sanzione del doppio contributo unificato all’appellante.

5. Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati e vanno accolti, per le ragioni di seguito indicate, ed il terzo, sulla compensazione in materia di spese di lite, resta assorbito.

La Corte territoriale ha omesso l’esame di due fatti storici decisivi.

5.1. Il primo, concerne il fatto – non contestato – che la signora T. non aveva mai chiesto un assegno in proprio favore in sede di separazione, intervenuta nell’anno 2008, richiedendolo solo in sede di divorzio nel 2018, ossia dieci anni dopo.

Detta circostanza avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a ritenere comprovato – contrariamente a quanto affermato – che l’ex coniuge avesse svolto un qualsiasi lavoro, anche irregolare; vero è infatti che, altrimenti, la signora T. non avrebbe potuto vivere in tranquillità per dieci anni.

5.2. Il secondo fatto – sebbene citato dalla Corte territoriale – il cui esame è stato omesso, riguarda la collaborazione domestica della moglie che avrebbe consentito al marito di acquistare la casa coniugale e tuttavia questa collaborazione è stata compensata – sul piano perequativo – con l’attribuzione alla T. della metà del ricavato della vendita della casa, con il quale la donna aveva acquistato un’altra abitazione. Anche questo fatto non risulta considerato.

5.3. Se è ben vero che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge” tuttavia la mancata valutazione di un elemento indiziario può dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, influendo in maniera decisiva sulla motivazione (Cass. n. 8023 del 2009; Cass. n. 15737 del 2003).

5.4. Quanto alla prova di avere la T. ricevuto proposte di lavoro e di averle rifiutate, tale dimostrazione è stata poi posta in modo incongruo dalla Corte di merito a carico del ricorrente C., che non avrebbe neppure dedotto di aver procurato occasioni di lavoro alla moglie, da costei rifiutate, laddove è chi richiede l’assegno che deve dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell’assegno di divorzio secondo le S.U. n. 18287/2018.

5.5. Del resto, l’onere della prova, sia che riguardi fatti costitutivi che eccezioni, avente ad oggetto fatti negativi, segue le regole generali di cui all’art. 2697 c.c., sicché può essere assolto mediante la dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario (Cass. n. 19171 del 2019), nella specie integrato dall’essersi l’ex coniuge attivata senza successo nel reperimento di un’attività lavorativa.

6. Accolti quindi il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo, questa Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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