Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25646 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25506/2014 proposto da:
MESER S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE CAMILLO SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
CEPPARULO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AMATUCCI,
giusto mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA DELLO STATO che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2413/48/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 14/11/2013 e depositata il
11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
La s.r.l. Meser ricorre per cassazione, mediante un unico motivo, contro la decisione della CTR campana di cui in epigrafe. Assume che la conferma della sentenza di primo grado – che aveva ridotto del 20% l’atto di rettifica dell’accertamento catastale relativo al 2009, pur a fronte di una riduzione pacifica della superficie virtuale da mq. 3505 a mq 2369 – avrebbe determinato la violazione dell’art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, in relazione al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 36 ed al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30.
L’agenzia intimata non si è costituita.
Il ricorso è manifestamente fondato, con riguardo al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Invero, a fronte della richiesta, esplicitata dalla contribuente nell’atto di appello, circa la correzione dell’accertamento, in rapporto ai reali mq. – ed indicati espressamente nel ricorso alla pag. 4 – la CIR ha omesso di esaminare la questione, peraltro decisiva per il giudizio, atteso che i primi giudici, pur avendo accertato una discrepanza pari al 32,41%, avevano poi accorciato, senza apparenti, plausibili spiegazioni, una riduzione di appena il 20% dell’importo accertato.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016