Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25646 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25646 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 28810-2011 proposto da:
GIUGLIANO ANDREA (GGLNDR65E26F839A) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO BENITO
ANTONIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTO P.T. DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 3642/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del
24/03/2011, depositata il 28/03/2011;

Data pubblicazione: 14/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2011 n. 28810 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

r.g.28810.11

FATTO E DIRITTO
Come si apprende dalla relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.,”1 ‘avv. Antonio
Giugliano,agendo di persona ex art. 86 c.p.c. nei confronti della Prefettura di
Napoli, impugnò un’ordinanza

ingiunzione recante una sanzione amministrativa per una

L’opposizione fu accolta con sentenza n. 30976/08 dall’adito Giudice di Pace,che tuttavia
dichiarò interamente compensate le spese “per giusti motivi”.
Di tale ultima statuizione si dolse l’avv. Giugliano,proponendo appello,che,nella contumacia
della Prefettura e resistito dal Comune di Napoli (evocato in giudizio, nonostante il palese
difetto di legittimazione),fu rigettato, con compensazione anche delle spese di secondo grado,
dal Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe,sull’essenziale rilievo che le ragioni per
le quali l’opposizione era stata accolta, in quanto espressione di un orientamento
giurisprudenziale opinabile, poi superato dalle SU. di questa Corte con la sentenza n. 1786
del 2010,ben avrebbero potuto integrare i giusti motivi compensatori non esplicitati dal
primo giudice”.
Avverso tale sentenza l’avv. Giugliano ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi, deducenti violazione e falsa applicazione, rispettivamente,degli artt. 91,92,132,
cp.c., 118 co. 2 disp. att. c.p.c. 24,111 Cost., dell’art. 112 c.p.c,degli artt.132 n. 4 c.p.c e 118
disp. att. c.p.c.,degli artt. 91,92,132 n. 4 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.
Ha resistito la Prefettura di Napoli con controricorso.
Con relazione depositata il 26.6.2013 il consigliere designato per l’esame preliminare ha
proposto la reiezione del ricorso ,ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,per manifesta infondatezza.
In vista della fissata udienza camerale di trattazione del processo,i1 ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.

1

violazione stradale, deducendo la carenza di motivazione del provvedimento opposto.

Tanto premesso,i1 collegio ritiene del tutto condivisibili le ragioni di manifesta infondatezza
esposte dal relatore nella sua proposta,che di seguito si riportano,quale parte integrante della
presente motivazione.
“Non sussiste,anzitutto,la violazione del principio di soccombenza posto a base dell’art. 91
c.p.c.,che per costante giurisprudenza di questa Corte si verifica soltanto nel caso, nella

pagamento, totale o parziale, delle spese in favore dell’altra.
Neppure sussiste la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c e delle
disposizioni codicistiche e di attuazione in tema di motivazione, che il giudice di secondo
grado,emendando ed integrando (come era nei suoi poteri in ragione del principio
devolutivo di merito connotante l’appello) la carente motivazione del G.d.P.,ha esposto in
termini comprensibili e logici, senza incorrere, come si dirà oltre, in errori di diritto.
Insussistente è la violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza di cui
all’art. 112 c.p.c.,atteso che il giudice di appello non ha rimesso in discussione
l’annullamento,pronunziato dal primo giudice, del provvedimento sanzionatorio opposto, ma
ha soltanto valutato,ai fini del riscontro dei giusti motivi idonei a consentire la
compensazione delle spese al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, la particolare
opinabilità della questione controversa, sulla quale all’epoca della decisione di primo
grado la giurisprudenza di legittimità non era univoca (tanto da rendersi necessario il
successivo intervento chiarificatore,peraltro in senso inverso all’indirizzo seguito dal
G.d.P,delle Sezioni Unite). Tale opinabilità, ad avviso, del tutto condivisibile, del giudice di
appello, attenuava la soccombenza dell’amministrazione opposta, il cui operato e la cui
resistenza pertanto non potevano considerarsi assolutamente ingiustificati;sotto tal profilo,
dunque, i’ “incursione” nel merito della vicenda da parte del secondo giudice, tenuto conto
dei limiti delibativi in cui si è verificata e delle finalità, limitate all’applicazione del potere
equitativo di cui all’art. 92 co. 2 c.p.c.,cui assolveva, non ha dato luogo a sconfinamento
2

specie non ricorrente, in cui una parte, risultata totalmente vittoriosa, sia condannata al

alcuno dai poteri processuali al medesimo conferiti e risulta incensurabile, sotto il profilo del
merito, nella presente sede.
Va infine aggiunto che nessuna lesione di diritti costituzionalmente garantiti ha subito il
ricorrente, che nella modesta controversia ha avuto ogni possibilità di agire e difèndersi,
anche in virtù della propria qualità professionale, in primo ed in secondo grado.”

significativi argomenti,atti a superare le sopra trascritte ragioni reiettive.
Nello scritto difensivo si insiste,essenzialmente,nel sostenere che il giudice di appello non
avrebbe potuto riesaminare il merito della vicenda oppositiva,in assenza di una impugnazione
da parte delle amministrazioni opposte,conseguentemente ribadendo la denuncia di
malgoverno dei principi dell’intangibilità del giudicato,della domanda e della soccombenza,
agli effetti del regolamento delle spese. Ma tale tesi,come già evidenziato dal relatore,non
coglie tuttavia la ratio decidendi della decisione impugnata,che non era diretta a rimettere in
discussione fondatezza dell’opposizione ,bensì soltanto a valutare,esplicitando (nell’ambito
dei poteri spettanti al giudice di secondo grado, nella devoluta revisio prioris instantiae)
quelle ragioni equitative che avevano indotto il primo giudice a compensare,ai sensi dell’art.
92 co. 2 c.p.c.,pur in assenza di reciproca soccombenza,le spese del giudizio. Tali ragioni sono
state individuate in un contesto nel quale la principale ed accolta ragione oppositiva (necessità
di puntale motivazione dell’ordinanza —ingiunzione in relazione alle osservazioni
dell’interessato e conseguenze della eventuale insufficienza)appariva,quanto
meno,obiettivamente controvertibile allo stato della giurisprudenza all’epoca corrente (tanto
da rendere necessaria la composizione del contrasto,successivamente operata dalla sentenza
delle S.U. citata dal giudice di appello e nella relazione ).
L’ampio potere discrezionale spettante al giudice di merito al fine dell’esercizio del potere di
cui all’art. 92 co. 2 c.p.c. rende pertanto incensurabile la statuizione,in quanto esente da vizi
logici,oltre che immune dalle denunziate violazioni di diritto, nella presente sede di legittimità.
3

Con la memoria illustrativa non vengono aggiunti alle originarie censure ulteriori

Né infine può assumere rilevanza la circostanza che la sentenza delle Sezioni Unite di questa
Corte n. 1786/2010 sia intervenuta successivamente alla decisione di primo grado,considerato
che nella specie l’arresto giurisprudenziale è stato citato dal giudice di appello non in funzione
conformativa al principio in esso affermato,bensì quale argomento ex post confermante la
circostanza che l’opposto indirizzo seguito dal G.d.P. fosse,quanto meno,opinabile,con la

considerarsi del tutto ingiustificata.
Il ricorso (in conformità peraltro a quanto già deciso con ord. del 6.3.2013 su altro
analogo,iscritto al n. 28845.11 r.g.n.,proposto dal medesimo ricorrente), va pertanto respinto.
Fondata tuttavia è l’eccezione,formulata nella memoria difensiva, di inammissibilità del
controricorso erariale,essendo stato lo stesso notificato in data 29.5.2012,1argamente in ritardo
in relazione al termine perentorio previsto dall’art. 370 c.o. I c.p.c.,tenuto conto che il ricorso
era stato notificato l’11.11.201;sicchè la difesa dell’intimata amministrazione avrebbe potuto,
ai sensi della norma citata,partecipare soltanto alla discussione.
Tuttavia,neppure essendo stata esercitata dall’avvocatura erariale tale limitata facoltà,non vi
è luogo condanna alle spese a carico del ricorrente,in assenza del compimento di alcun valido
atto difensivo da parte resistente.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

conseguenza che le resistenza in giudizio dell’amministrazione non avrebbe potuto

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