Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25645 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34709-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

TANGORRA 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CATRICALA’,

rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA SPAGNUOLO, GIUSEPPE

RANIERI;

– ricorrente –

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANIA PRONTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

TANGORRA 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CATRICALA’,

rappresentata e difesa dagli avvocati CHIARA SPAGNUOLO, GIUSEPPE

RANIERI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto n. 1297/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositato il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La signora B.A.M. ricorre con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il signor C.L., per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’ex coniuge, ha ridotto l’assegno divorzile in favore della prima da Euro 2.300,00, misura già fissata all’adozione della sentenza di divorzio, ad Euro 500,00 mensili e tanto nella ritenuta finalità perequativa della indicata posta, nell’affermata applicazione del principio di cui a SSUU n. 18287 del 2018, tenuto conto del periodo, breve, ma significativo, di durata del matrimonio, trattandosi dei primi anni del rapporto coniugale nel corso dei quali la signora B. aveva dato il proprio contributo all’avvio dell’attività del marito.

2. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’ex coniuge aveva visto l’incremento delle proprie sostanze in ragione dell’intervenuto acquisto di immobili di prestigio, per lo più intervenuta dall’anno 2008, e di vetture di lusso (una Lamborghini acquistata nel 2015).

Quanto, invece, al sopravvenuto incremento delle proprie sostanze, per acquisizione di beni ereditari da cui la ricorrente aveva ottenuto, con i suoi fratelli, la somma di Euro 400 mila, la Corte di merito non aveva considerato le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili ereditati e, ancora, gli oneri connessi al conseguimento di due lauree da parte del figlio C., con la prima convivente.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa ed erronea valutazione di prove decisive e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La Corte aveva omesso di valutare, quanto all’ex coniuge, gli acquisti di immobili di prestigio, intervenuti per lo più nel 2008 e comunque successivamente alla sentenza di divorzio del 1994, e, ancora, l’acquisto di un’autovettura di lusso “Lamborghini”, connotata da più che ingenti costi di manutenzione, rigettando la richiesta di indagini da demandare alla polizia tributaria per accertare le reali condizioni economico-patrimoniali del C.. La Corte di appello aveva mal inteso il criterio della non contestazione.

4. Con ricorso incidentale il signor C. fa valere due motivi.

4.1. Con il primo il ricorrente in via incidentale denuncia il passaggio in giudicato sugli accertamenti svolti dai giudici del merito che nel pronunciare in sede di divorzio con la sentenza n. 2384 del 1994 avevano escluso, quanto all’assegno divorzile, il contributo della signora B. alla formazione del patrimonio dell’ex coniuge ed al successo professionale dello stesso, e deduce l’indicata evidenza come non più contestabile o diversamente accertabile, in sede di modifica dell’assegno divorzile L. n. 898 del 1970, ex art. 9.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente in via incidentale fa valere l’erronea e falsa applicazione delle norme e la carenza di motivazione in punto di soccombenza e statuizione sulle spese di lite (artt. 91 e 92 c.p.c.).

La Corte di merito aveva riconosciuto fondata la domanda del reclamante riducendo l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ed aveva apprezzato come totalmente soccombente la reclamante in via incidentale per poi compensare per la metà le spese, senza neppure indicare “i giusti motivi” di sostegno della decisione adottata.

5. Nel dare valutazione alle questioni dei ricorsi, in via principale ed incidentale, proposti, in via preliminare va chiarito che, vertendo il giudizio in esame in materia di modifica dell’assegno di divorzio, per esso vale il principio secondo il quale, il giudice, richiesto della revisione dell’assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve verificare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del diritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti “indici”: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri – rilevanti nelle singole fattispecie senza, invece, tener conto del contributo alla formazione dei patrimoni familiari e dell’altro coniuge con sacrificio, determinato da regola coniugale condivisa in costanza di matrimonio, di scelte professionali anche migliorative (del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio); il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall’ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario (Cass. n. 15481 del 2017).

Sull’indicata premessa, riveste valore pregiudiziale, nella specie, il ricorso incidentale, che investendo l’an dell’assegno divorzile va saggiato in applicazione dei presupposti indicati, seguendo solo, all’esito, lo scrutinio di quello principale relativo, invece, al quantum della medesima posta.

Ciò posto, il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

La Corte d’Appello, disattendendo il sopra indicato principio, richiama il criterio perequativo di cui a S.U. n. 18287 del 2018 che attiene, diversamente, al riconoscimento dell’assegno divorzile, L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6, e non alla sua revisione della stessa L., ex art. 9, fattispecie per la quale, invece, vale la diversa indicata regola di giudizio (Cass. n. 15481 cit.) che non ha trovato applicazione nel provvedimento impugnato.

Va accolto quindi, per errata individuazione della reula iuris da parte della Corte di merito, il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo ed il ricorso principale e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in altra composizione.

La sussistenza di altre e conseguenziali questioni in fatto che le parti potranno proporre nel giudizio di merito (tanto valga, ad esempio, per le eventuali restituzioni) sostiene, anche, il rinvio alla Corte distrettuale che provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo ed il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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