Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25644 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14348-2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 310/2020 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 15/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con decreto del 15/3/2020 il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda di M.S., nato in Senegal, volta ad ottenere la protezione internazionale in una delle sue forme.

In particolare, il Tribunale ritenne che la vicenda narrata il ricorrente riferì di avere iniziato a fare il militare e di essersi recato perciò nella zona del (OMISSIS), ove vi erano scontri e tensioni tra forze governative e ribelli, di essere stato accusato di connivenza con i ribelli ed imprigionato e di essere poi fuggito per timore di subire ulteriori pregiudizi – non era credibile e che non ne ricorrevano i presupposti per il riconoscimento.

Il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo, focalizzato sulla domanda di protezione sussidiaria, si denuncia il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 6 e art. 14, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, degli artt. 2, 3, 4, 5, 9 CEDU.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto, attesa la mera apparenza della motivazione laddove è stata negata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria citato ex art. 14, lett. c).

Il Tribunale afferma che il ricorrente si informa occasionalmente presso i parenti rimasti in Senegal sulle condizioni socio/politiche e sulla situazione di rischio nel paese, senza aggiungere null’altro. Tale statuizione, non integra il doveroso accertamento circa la condizione socio/politica esistente nel Paese di provenienza e nulla specifica circa il percorso logico/giuridico fondante la decisione di diniego, ma si risolve in una motivazione apparente che va cassata.

2. Con il secondo motivo, focalizzato sulla domanda di protezione umanitaria, si denuncia il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, commi 1 e 1.1., del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28.

Questo motivo resta assorbito perché presuppone l’esame della prioritaria domanda concernente la protezione sussidiaria.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione per il riesame e per provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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