Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25644 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25644 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 26052-2011 proposto da:
SOCIETA’ B PLUS GIOCOLEGALE LIMITED (09046231008)
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo
studio dell’avvocato BARRECA CARMELO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO (A.A.M.S.) – UFFICIO REGIONALE DEL PIEMONTE E
DELLA VALLE D’AOSTA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliatao in ROMA, VIA DEI’
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controticorrente –

Data pubblicazione: 14/11/2013

avverso la sentenza n. 1705/2011 del TRIBUNALE di TORINO del
4/03/2011, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l’Avvocato;

RUSSO.

Ric. 2011 n. 26052 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

r.g. n26052.11

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“Il consigliere relatore,rilevato che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza
che, confermando di quella di primo grado, ha rigettato l’opposizione ex art. 22 L 689/81

ingiunzione, irrogante una sanzione pecuniaria,per la violazione di cui all’art. 110 co 9
lett.c) t.u.l.p.s. per avere, quale concessionario di rete telematica, consentito l ‘uso,presso tre
pubblici esercizi (uno in Collegno e due in Torino) di apparecchi da intrattenimento non
conformi alle prescrizioni normative, in quanto risultati non collegati alla rete telematica;
ritenuto,anzitutto,che il ricorso si palesa inammissibile, in quanto proposto:a) per conto di
società avente denominazione diversa da quella che ha partecipato al giudizio di
merito,senza aver documentato,ma soltanto genericamente dedotto,un non meglio precisato
mutamento di tale denominazione:circostanza attinente alla legittimazione ad impugnare e,
pertanto, rilevabile di uffìcio;b) da persona che si qualifica,genericamente, “procuratore
speciale per l’Italia” della società in questione avente sede all’estero, senza tuttavia
produrre, né menzionare, alcun atto idoneo a conferirgli detta rappresentanza;
ritenuto, altresì ed in subordine, che i due motivi di ricorso, rispettivamente deducenti
violazione e falsa applicazione dell’art.. 1 L. 689/81 in rel. all’art. 110 co. 9 n.3 TULPS e
violazione dell’art.23 u.c. L.689781,si rivelino manifestamente infondati, poiché,
contrariamente a quanto sostenuto, destinatari del precetto sanzionato devono considerarsi
tutti quei soggetti (“chiunque… distribuisce od installa o comunque consente l’uso …’) che,
nell’ambito della disciplina dei giochi in questione, venendo meno a specifici obblighi
(segnatamente dettati,per i concessionari della rete telematica,dal D.M n. 65 del
12.3.04, imponente controlli di conformità dell’uso delle apparecchiature collegate e
l’eventuale blocco in caso negativo ), finalizzati ad assicurare la regolarità dell’uso degli
1

della società ATLANTIS WORLD GIOCOLEGALE LIMITED,avverso un’ ordinanza —

apparecchi, in qualsiasi modo, ne rendano possibile l’impiego illecito, condotta
omissiva, sanzionabile anche a titolo di colpa, nella specie inequivocamente accertata, come
ha dato atto la corte territoriale con valutazione di merito adeguatamente motivata ed in
questa sede incensurabile;
conclusivamente propone, in via principale, dichiararsi inammissibile ed, in subordine,

Tanto premesso,i1 collegio,condividendo integralmente le suesposte argomentazioni,cui non
hanno fatto seguito osservazioni di segno contrario,rilevato in particolare che nessun
elemento è stato addotto dalla ricorrente a comprova della propria legittimazione ad
impugnare,sicchè si impone la preliminare declaratoria d’inammissibilità del ricorso,decide
in conformità alla relativa proposta del relatore.
Le spese,infine,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio in favore dell’amministrazione controricorrente,che liquida in E 1.500,00 per
compensi,oltre quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

rigettarsi il ricorso.”

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