Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25644 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24196-2017 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI, 151 presso lo studio DI GENIO, SEGRETO E RICCHIUTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO SANSONE;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2209/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

10/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe con la quale sono stati rigettati l’appello principale e quello incidentale proposti rispettivamente dall’ufficio e dal contribuente, confermando la pronunzia di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno 2008, anche sul capo relativo alla liquidazione delle spese processuali, compensando le spese del giudizio di appello stante la soccombenza reciproca.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poichè in relazione alla soccombenza dell’Agenzia in primo grado la CTR avrebbe dovuto provvedere alla condanna alle spese, non avendo la CTP motivato sulle ragioni che l’avevano indotta a compensare le spese.

Il motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente riprodotto il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado alla quale il giudice di appello aveva specificamente agganciato la decisione di confermare la statuizione di compensazione delle spese. Sul punto il ricorrente ha riprodotto il contenuto del dispositivo, ma non quello della motivazione richiamata per relationem dalla CTR per ritenere giustificata la compensazione. Tanto impedisce alla Corte di potere compiutamente valutare il contenuto della sentenza di primo grado, inficiando la ritualità del motivo di censura.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poichè la CTR avrebbe compensato le spese del giudizio di appello in assenza dei presupposti di legge, tenuto conto della fondatezza del primo motivo di ricorso, concernente la dovuta condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

Ed invero, la CTR ha compensato le spese del giudizio di appello in relazione alla reciproca soccombenza delle parti che avevano proposto, rispettivamente, appello principale (l’Ufficio) e appello incidentale (il contribuente). Appelli entrambi disattesi dalla CTR che, conseguentemente, si è pienamente conformata a quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, al quale rinvia al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, nella versione ratione temporis applicabile – in relazione alla pendenza del giudizio di primo grado, anteriore all’entrata in vigore del delle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, – operante per i procedimenti introdotti in epoca successiva all’11.11.2014 prevedeva già come ipotesi di compensazione la reciproca soccombenza.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, apparendo equo, in relazione all’esito complessivo del giudizio, compensare le spese del giudizio di legittimità, dandosi atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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