Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25643 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16237/2009 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2646/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

17.6.08, depositata l’1/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato l’1-2 luglio 2010, la s.p.a. Poste Italiane chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 1 luglio 2008, con la quale la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, di dichiarazione di nullità del termine apposto, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, al contratto di lavoro subordinato stipulato con S.S. per il periodo dal 12 maggio al 30 settembre 2003, per ragioni di carattere sostitutivo.

L’intimata non si è costituita in questa sede.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

I primi due motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto non sufficientemente specifica la causale del termine apposto al contratto, come prescritto dal D.Lgs. n. 368, art. 1, comma 2 e ha valutato come corretto il rigetto delle istanze istruttorie in proposito dedotte già in primo grado dalla società.

Al riguardo va premesso che le censure della società partono dalla corretta affermazione secondo cui “le ragioni indicate nel contratto di assunzione devono essere sufficientemente specificate e non genericamente indicate, in modo tale da consentire la successiva verifica giudiziale della loro sussistenza in concreto; ed ancora in sede giudiziaria, l’azienda deve riuscire a dimostrare l’esistenza del nesso eziologico tra le ragioni medesime e la specifica assunzione a termine di cui si discute”; va altresì aggiunto che l’indicazione specifica della causale giustificativa deve essere effettuata nel contratto di lavoro (cfr., ad es., in motivazione, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279).

Il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, relativo alla “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”, stabilisce, infatti, ai primi due commi:

“1 – E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2 – L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”.

Questa Corte ha avuto modo recentemente di specificare (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 32279) che con l’espressione sopra riprodotta, di chiaro significato già alla stregua delle parole usate, il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere formale di specificazione nel contratto di lavoro delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214).

“Il D.Lgs. n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è infatti posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica.

Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale.

In altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici… devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e quindi il controllo di effettività delle stesse”.

Con specifico riguardo alle ragioni di carattere sostitutivo, questa Corte ha quindi ripetutamente affermato, proprio con riferimento a contratti a tempo determinato stipulati da Poste Italiane s.p.a.

(cfr, Cass. nn. 21901/10, 1577/10 e 1576/10) che “nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quale l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni del lavoratore da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.

Tutte le sentenze citate danno infine esplicitamente atto che, nel quadro della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato introdotta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, è imposta l’adozione dell’atto scritto quanto alla clausola contrattuale relativa al termine, con l’onere della specificazione in esso delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Nel caso in esame, risulta dal testo del contratto di lavoro a tempo determinato intercorso con la S. – riprodotto in ricorso – che questa era stata assunta presso la filiale di Bari, nel Comune di Trani, con inquadramento nell’Area operativa di cui al C.C.N.L. 11 gennaio 2001, per lo svolgimento di mansioni di portalettere, in sostituzione di personale di pari qualifica e mansioni assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Richiedendo comunque l’indicazione del nominativo dei lavoratori sostituiti, sia pure in ragione della pretesa impossibilità di una verifica a posteriori della effettività e consistenza delle ragioni sostitutive indicate nel contratto, la Corte d’appello di Bari non si è attenuta, nella valutazione della specificità della indicazione della causale sostitutiva a giustificazione del termine, ai criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Tale accertamento non è peraltro sufficiente all’accoglimento del ricorso nei due primi motivi, attinenti alla legittimità o non dell’apposizione del termine.

Si è infatti già rilevato che la specificità della indicazione nel contratto di lavoro della causale giustificativa del termine ha la funzione di consentire la verifica a posteriori della effettiva sussistenza della stessa, verifica che, in caso di contestazione, costituisce onere anche probatorio del datore di lavoro effettuare positivamente in giudizio.

Nel caso in esame, la società sostiene col secondo motivo che i giudici non le hanno consentito di provare la sussistenza della causale indicata nel contratto, rigettando le relative istanze istruttorie.

Nel censurare peraltro la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale aveva confermato il rigetto delle istanze istruttorie proposte dalla società già in sede di giudizio di primo grado, questa avrebbe dovuto riprodurre o comunque riassumere in maniera congrua il contenuto di tali istanze istruttorie, per consentire a questa Corte di valutare la rilevanza e decisività della relativa denuncia di vizio di motivazione e di violazione dell’art. 115 c.p.c..

L’assenza di una tale indicazione appare contrastare col principio della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10), espressione della regola della necessaria specificità dello stesso, recentemente ribadita, a pena di inammissibilità della censura, con la nuova formulazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Quanto al terzo motivo di ricorso, che censura, in via subordinata, la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dall’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro la conseguenza della conversione di quest’ultimo a tempo indeterminato, il tema così posto è stato già affrontato da questa Corte (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985), che ha affermato che “il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto) e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Del resto, la tesi contraria alla c.d. conversione del contratto in caso di illegittimità del termine dovrebbe ormai ritenersi superata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, la quale nel disciplinare ex novo gli effetti economici conseguenti alla dichiarazione di nullità del termine, si esprime esplicitamente in termini di conversione del contratto”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando pertanto il ricorso. Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA