Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25643 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25643

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19684/2011 proposto da:

Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona

dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, largo G. Toniolo n. 6, presso lo studio dell’avvocato Morera

Umberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Briguglio Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Assessorato Regionale dell’Economia della Regione Siciliana

(subentrato all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze), in

persona dell’Assessore pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 583/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte

rigetti il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ricorre per cassazione nei confronti dell’Assessorato Regionale dell’Economia della Regione Siciliana, sviluppando due motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 5 maggio 2011.

Con tale pronuncia la Corte territoriale ha integralmente confermato la decisione nel precedente grado di giudizio resa dal Tribunale di Palermo con sentenza del 13 dicembre 2005, n. 4093, che ha accolto l’opposizione formulata dall’Assessorato contro l’esclusione di un credito dallo stato passivo della liquidazione coatta, che era stata stabilita dai commissari liquidatori, e ha ammesso il medesimo in chirografo per la somma capitale di Euro 154.937.096,00.

Nei confronti del ricorso presentato dalla Società in liquidazione coatta resiste l’Assessorato, che ha depositato apposito controricorso.

Sicilcassa in liquidazione ha pure depositato memoria ex art. 370 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso presentati da Sicilcassa in l.c.a. denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo lamenta, in particolare, “violazione e falsa applicazione del T.U. n. 385 del 1993, art. 87 (e L. Fall., art. 209) e art. 101 c.p.c., nonchè dei principi sulla legittimazione passiva, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Il secondo motivo altresì censura “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2033 c.c., nonchè della L.R. Sicilia n. 15 del 1993 (in particolare dell’art. 28) e L.R. Sicilia n. 39 del 1991; omessa o comunque insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, su fatto decisivo e controverso”.

2.- Il primo motivo di ricorso rileva che il ricorso in opposizione, a suo tempo proposto dall’Assessorato, venne indirizzato e notificato alla Sicilcassa in liquidazione e non già alle persone dei commissari liquidatori in proprio (per la “precipua funzione così esercitata” dagli stessi, cioè).

In ragione di questa circostanza il motivo sostiene – ribadendo quanto già fatto valere avanti al Tribunale e poi alla Corte di Appello – la sussistenza di un difetto di legittimazione della Società in liquidazione. Secondo la positiva regolamentazione della procedura di liquidazione coatta – annota il motivo -, legittimato passivo nel giudizio di opposizione allo stato passivo è unicamente il commissario liquidatore.

Come si desume in specie dalle norme dell’art. 87, comma 3 TUB (nella versione precedente a quella introdotta dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181) e L. Fall., art. 209, nella liquidazione coatta “l’opponente allo stato passivo (non impugna un provvedimento del giudice, bensì) contesta specificamente e direttamente una attività amministrativa dei commissari, da costoro posta in essere nell’esercizio delle loro funzioni”.

Il motivo è infondato.

3.- A base dell’assunta decisione, di rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva mossa da Sicilcassa in l.c.a., la Corte territoriale ha rilevato la “sostanziale equivalenza delle espressioni adottate nell’atto e nella relata in questione con quelle (asseritamente) corrette”; e ha pure riscontrato che “comunque l’atto di opposizione” dell’Assessorato ha “raggiunto lo scopo”, ponendo i “Commissari liquidatori in condizione di contraddire, con la tempestiva costituzione nel presente giudizio, all’opposizione proposta dall’Assessorato”. Nel concludere, la Corte ha anche aggiunto che la distinzione – operata dal ricorrente – “tra società in liquidazione coatta e i suoi liquidatori (intesi… come organo in sè)” si manifesta “artificiosa”.

Secondo quanto chiarito in sede di memoria, il ricorrente interpreta il riferito plesso argomentativo nei termini di “un’unica articolata (ed errata) ratio decidendi”. Così, in particolare, lo stesso ricostruisce i riportati passi motivazionali: “il difetto di legittimazione passiva non sussiste poichè i Commissari Liquidatori e i Commissari Liquidatori quali rappresentati della Sicilcassa in l.c.a. sono identica cosa, essendo artificiosa la distinzione fra la società in liquidazione coatta amministrativa ed i suoi liquidatori e perciò equipollente la formulazione delle espressioni adottate nell’atto e nella relata di notifica, vuoi che esse si riferiscano a Sicilcassa in persona dei Commissari Liquidatori ovvero ai Commissari Liquidatori”.

4.- Il Collegio non condivide la lettura interpretativa della sentenza della Corte territoriale, che è stata svolta dal ricorrente e appena sopra riportata.

Tale lettura, prima di tutto, trascura la parte motiva in cui la Corte siciliana rileva che “comunque” la notifica ha – nei fatti – raggiunto lo scopo: di dare, per l’appunto, ai commissari notizia dell’esistenza e dei contenuti dell’opposizione formulata dall’Assessorato. Rilievo, quest’ultimo, non contestato dal ricorrente, nè oggettivamente contestabile: e in sè stesso tale, invero, da chiudere definitivamente ogni questione in materia.

Il ricorrente neppure coglie, d’altra parte, l’effettiva ratio decidendi predicata dalla Corte con la rilevazione della “sostanziale equivalenza” tra le espressioni utilizzate nel ricorso e quelle che secondo il ricorrente sarebbero corrette. Tale rilevazione si risolve nell’osservare che indirizzare il ricorso in opposizione “alla Sicilcassa in l.c.a. in persona dei commissari liquidatori” (così come nei fatti accaduto) o invece ai “commissari liquidatori della Sicilcassa” (come predica il ricorrente) non propone differenze di sostanza. E anche questa notazione, in effetti, appare senz’altro corretta.

Del resto, la distinzione operata dal ricorrente non risulta dotata di uno specifico senso reale. E’ constatazione oggettiva, in effetti, che i commissari liquidatori – oltre a essere organo della procedura liquidatoria – sono rappresentanti della società in liquidazione.

5.- Il secondo motivo di ricorso attiene alle caratteristiche del credito di cui alla domanda di insinuazione al passivo presentata dall’Assessorato.

Si tratta, nella prospettazione dell’Assessorato, di un credito che deriva da un versamento – fatto alla Società in bonis sulla base della normativa recata dalla L.R. Sicilia 19 giugno 1991, n. 39 (come poi modificata dalla L.R. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15) – “in conto futuro e determinato aumento di capitale”. Nel senso specifico che l’aumento avrebbe dovuto essere realizzato entro un dato termine (triennale, poi prorogato di un altro anno dalla L.R. Sicilia 7 marzo 1997, n. 6): trascorso inutilmente il quale (così come pacificamente accaduto), il versamento avrebbe perso la connotazione di versamento a titolo di capitale di rischio e avrebbe dovuto essere restituito secondo le ordinarie regole dell’indebito oggettivo, di cui appunto all’art. 2033 c.c..

Tale impostazione è stata sostanzialmente accolta dalla Corte territoriale, che si è particolarmente richiamata, in proposito, al precedente rappresentato da Cass., 30 marzo 2007, n. 7980. Con riferimento appunto al caso in cui il versamento in conto capitale venga legato a determinate condizioni del futuro aumento (di tratto solo temporale e/o anche dimensionale, ad esempio, e/o di specifica finalità e/o di compagine dei sottoscrittori), la Corte ha rilevato: “qualora l’aumento non sia deliberato dall’assemblea, il socio ha diritto alla restituzione di quanto versato: non perchè si è trattato di un mutuo, bensì per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società (e, quindi, secondo i principio della ripetizione dell’indebito)”.

6.- Il motivo di ricorso sviluppato da Sicilcassa in l.c.a. non contesta, in realtà, il meccanismo applicativo appena descritto. Contesta piuttosto la qualificazione della fattispecie in termini di “versamento in conto di futuro e determinato aumento”.

Per il ricorrente, nella fattispecie si tratta invece di un generico “versamento in conto capitale”: non essendo collegate al verificarsi di un dato evento di aumento – così si assume -, le somme versate restano definitivamente acquisite dalla società percipiente, nel senso del perdurare in ogni caso del titolo di “patrimonio di rischio”, che ne risulta reggere l’attribuzione.

7.- In tale prospettiva, di qualificazione della fattispecie concreta, il ricorrente – riscontrato che si fa questione di “una determinata interpretazione delle norme regionali” – presenta una serie di rilievi a supporto della propria tesi, che pure assume siano stati trascurati dalla sentenza della Corte territoriale.

E in via segnata indica al riguardo la circostanza che la norma della L.R. Sicilia n. 15 del 1993, art. 28, sia stato rubricata “ricapitalizzazione” degli istituti di credito. Assume pure che il termine triennale, disposto dalla norma per la definizione dell’aumento, ha carattere “programmatico”. Rileva inoltre che, nella materia de qua, è regola il versamento in conto capitale tout court ed eccezione quello vincolato ad aumenti determinati. Riscontra ancora il comportamento dell’Assessorato, che ha versato delle somme “appena due mesi prima della scadenza del termine triennale” e che “per circa un anno… non ha minimamente preteso la restituzione dei versamenti effettuati”. Sottolinea, in via ulteriore, che nel bilancio di Sicilcassa relativo all’esercizio 1994 le somme (già all’epoca) versate sono apparse come una “posta di netto, appunto denominata “Fondo di riserva L.R. n. 15 del 1993″”.

8.- Il motivo è infondato.

Come già rilevato dalla Corte territoriale, il testo della norma della legge siciliana è chiaro nell’indicare il termine finale dell’impegno della relativa Amministrazione nella scadenza del triennio (le “società per azioni dovranno costituire, a fronte dei versamenti, apposite riserve… Tale riserve saranno utilizzate, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, per l’aumento di capitale delle società per azioni stesse, con l’attribuzione dei corrispondenti titoli alla Regione Sicilia”).

Nè si vede ragione oggettiva per ritenere l’indicazione di tale termine come meramente programmatica. E’ da rilevare, piuttosto, come non avrebbe avuto senso un intervento pubblico che, dichiaratosi funzionale a una reale “ricapitalizzazione” (anche) di Sicilcassa, avesse poi lasciato a “data liberamente da destinarsi” i tempi della sua compiuta realizzazione (in effetti, la tesi svolta dal ricorrente in proposito implica, in quanto tale, che il transito da patrimonio a capitale delle somme versate potesse essere ritardabile sino all’infinito).

Neppure risulta condivisibile l’idea per cui la versione generica del versamento in conto capitale costituisca la regola e l’eccezione il versamento in conto determinato aumento. Come ha rilevato puntualmente la già citata Cass., n. 7980/2007, si tratta di una questione di semplice interpretazione, che non soffre di presunzioni pregiudiziali (altro discorso è che, per sè, l’onere della prova del condizionamento del versamento incomba su chi chiede la restituzione delle somme).

L’appostazione, nel bilancio di Sicilacassa, come voce del passivo e nei termini di riserva patrimoniale è coerente, d’altro canto, con la funzione che in quel momento possedevano le somme versate (per l’appunto nello stadio, di per sè transeunte, di attesa del passaggio da patrimonio a capitale). Non sembra infine che possano trarsi indicazioni significative dal fatto che si fossero verificati dei ritardi, peraltro contenuti, nell’erogazione delle somme e nemmeno da quello che il creditore ha lasciato passare qualche mese prima di chiedere la restituzione (circostanza, quest’ultima, che di sicuro non indica nessun tipo di “consolidamento”). Tutto ciò in disparte alla considerazione, di per sè stessa assorbente, che i comportamenti degli indicati soggetti non vengono comunque ad assumere rilievo in punto di interpretazione delle norme di legge.

9.- In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 20.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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