Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25643 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14195-2020 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di FIRENZE SEZIONE PERUGIA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 250/2020 del ‘TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 22/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con decreto del 22/4/2020 il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda di M.I., nato in Senegal, volta ad ottenere la protezione internazionale in una delle sue forme (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

In particolare, il Tribunale ritenne che la vicenda narrata il ricorrente riferì di essere fuggito per timore di ritorsioni da parte dei danneggiati di un incendio che aveva accidentalmente appiccato, accendendo un fuoco nel bosco con un amico anche ove credibile, si inscrivesse in una vicenda di carattere privato o, comunque, esterna al perimetro delle forme di protezione internazionale e che non ne ricorrevano i presupposti per il riconoscimento.

Il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo, focalizzato sulla domanda di protezione sussidiaria, si denuncia il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 6 e art. 14, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, degli artt. 2, 3, 4, 5, 9 CEDU.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto, attesa la mera apparenza della motivazione laddove è stata negata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sulla scorta della mera asserzione, in ordine alle condizioni socio/politiche del Senegal ed all’assenza di rischio grave, “per quanto attestano le fonti”, senza nulla specificare circa il percorso logico/giuridico fondante la decisione e le fonti accreditate consultate.

2. Con il secondo motivo, focalizzato sulla domanda di protezione umanitaria, si denuncia il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, resa attraverso una mera apparenza argomentativa; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, commi 1 e 1.1., del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28.

Il secondo motivo resta assorbito perché il suo esame presuppone l’esame della prioritaria domanda concernente la protezione sussidiaria.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione per il riesame e per provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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