Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25643 del 15/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2018, (ud. 29/09/2017, dep. 15/10/2018), n.25643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5676/2010 proposto da:

B.N., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

RAGUSO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GIOIA DEL COLLE, MINISTERO ECONOMIA

E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/2009 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 16/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2017 dal. Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F. e B.N., già soci della snc Idro Sistem di B.N. e B.F. – il primo anche legale rappresentante della società -, propongono ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, nel giudizio proposto avverso l’avviso di accertamento diretto al recupero della tassa di concessione governativa per i servizi telefonici cellulari e radio mobili, per l’anno 2004, ne ha accolto l’appello ed “ha annullato in ogni sua parte la decisione di primo grado”, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per violazione del termine di costituzione in giudizio del ricorrente.

Secondo il giudice d’appello, infatti, il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso per la costituzione del ricorrente decorre dalla data in cui l’atto è ricevuto, sicchè nella specie la notificazione del ricorso introduttivo era stata tempestiva.

L’amministrazione non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i contribuenti denunciano la nullità della sentenza per violazione di norme processuali (art. 360 c.p.c., n. 4: violazione dell’art. 112 c.p.c., principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato, omessa pronuncia, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 2), in quanto la Commissione regionale, pur accogliendo l’appello da essi promosso, avrebbe omesso di decidere la controversia nel merito, come prescritto dall’ultima disposizione in rubrica, e quindi di annullare l’atto impugnato, come richiesto con il gravame, sicchè l’atto di accertamento impugnato sarebbe ancora oggi valido ed efficace.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Nel processo tributario – secondo l’insegnamento del giudice della nomofilachia – il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario, o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione (Cass., sezioni unite, 29 maggio 2017, n. 13452; Cass. n. 12027 del 2014).

Correttamente quindi il giudice d’appello ha riformato la pronuncia di inammissibilità.

E tuttavia, in luogo di passare all’esame dei motivi di impugnazione del ricorso, si è limitato a stabilire che la sentenza di primo grado “viene annullata in ogni sua parte”, incorrendo in omessa pronuncia, in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato fissato dall’art. 112 c.p.c., nonchè, segnatamente con riguardo al processo tributario, del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, che per le ipotesi come quella in esame stabilisce che la commissione regionale decide “nel merito”, previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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