Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25643 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25643 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 25909-2011 proposto da:
CANTON ADA (CNTDAA62R46L422D) CANTON PAOLA
CNTPLA67H54A757N) ROSSET ALBINA (RSSLBN36M44L422D)
CANTON DANILO CNTDNL59E19L422 elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio
dell’avvocato MELITI MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati
DELLA COLLETTA LUIGI, RASERA BERNA FRANCESCO
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
CANTON ADA;

– intimata avverso la sentenza n. 1617/2010 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 2/03/2010, depositata il 16/08/2010;

Data pubblicazione: 14/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2011 n. 25909 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

r.g. n 25909.11

FATTO e DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“Il ricorso in esame, cui non hanno resistito gli intimati, ha per oggetto una sentenza di
rigetto dell ‘appello,proposto dagli odierni ricorrenti avverso quella n. 496/04 del Tribunale
di Belluno,che aveva pronunziato lo scioglimento di una comunione ereditaria,rigettando la

le parti in epigrafe indicate, eredi di Canton Tranquillo, deceduto il 30.12.1981.
Il ricorso è affidato a quattro motivi,i primi due dei quali, rispettivamente deducenti
violazione e falsa applicazione dell’art. 300 e ss. c.p.c e carenza di motivazione,per omessa
dichiarazione di interruzione del giudizio,pur essendo stata accertata la morte dell’attore
Canton Enrico,si palesano,ad avviso del relatore,infondati,considerato che correttamente la
corte di merito ha confermato l’insussistenza dei presupposto per la dichiarazione di
interruzione del processo, in assenza di una espressa dichiarazione ad hoc del procuratore e
difensore della suddetta parte,cui era rimessa la relativa insindacabile facoltà,a tal fine non
potendosi una dichiarazione in tal senso desumere,per implicito,come si pretenderebbe nella
fattispecie, da altre istanze del patrono della parte (nella specie di voler attribuire agli eredi
della stessa la quota ad essa già spettante), libero scegliere la propria condotta processuale
al riguardo, ancorchè il decesso risulti aliunde accertato e di fatto incontroverso, come nella
specie.
Manifestamente fondati,invece,il relatore ritiene i rimanenti due motivi, il terzo, deducente
violazione o falsa applicazione degli artt. 75, 77 e 81 in rel. 360 n. 4 c.p.c.,ed il quarto
violazione degli artt 102 e 331 in rel. all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.,considerato
rispettivamente:
a) che Canton Enrico, come si desume dall’esame degli atti del giudizio di primo grado,
aveva agito a mezzo del procuratore speciale Corrà Alessandro,che aveva,a sua volta
conferito mandato, unitamente ai consorti di lite, al comune procuratore difensore avv.
1

domanda riconvenzionale di usucapione dei convenuti ed attribuendo le rispettive quote, tra

C.Milani;conseguentemente,risultando il

medesimo attore deceduto in data

30.1.2003, si era estinto il rapporto sostanziale di rappresentanza ed il difensore
nominato dal Corrà non avrebbe potuto più rappresentare il suddetto,segnatamente
nel giudizio di secondo grado di giudizio, nel quale avrebbero dovuto evocarsi
singolarmente (essendosi il decesso verificato prima della notifìcazione della

b) al giudizio di appello non risulta aver partecipato anche Canton Mario, convenuto in
primo grado, cui I ‘atto di appello non risulta essere stato notificato.
Sussistendo pertanto, in considerazione della natura della controversia comportante
inscindibilità del giudizio per interdipendenza dei rapporti sostanziali, violazione del
contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari anzidetti, dovrebbe cassarsi la
sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio di appello alla corte di provenienza.”
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono,cui non hanno fatto seguito osservazioni di
segno contrario e che il collegio condivide pienamente,i1 ricorso va deciso in conformità alla
proposta del relatore,demandando il regolamento delle spese del presente giudizio al giudice
di rinvio.
P.Q.M
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso,accoglie i rimanenti,cassa la sentenza impugna
in relazione alle censure accolte e rinvia,anche per le spese del presente giudizio,ad altra
sezione della Corte d’Appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

sentenza e non operando più il mandato difensivo) gli eredi del defunto;

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