Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25642 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15805/2009 proposto da:

S.L.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avv. IACOVINO Vincenzo, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del

Ministro pro tempore, nonchè ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.

PITTARELLI di Campobasso in persona del legale rappresentante pro

tempore ed inoltre UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

e contro

LICEO CLASSICO M. PAGANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 173/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 6.3.09, depositata il 21/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base di una relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c., di seguito riassunta.

Con ricorso notificato il 26 giugno 2010, S.L.B., dipendente del comparto scuola del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, inquadrato dal 1 settembre 2000 nell’area D2, nel profilo di nuova istituzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (D.G.S.A.) e proveniente dall’area CI quale responsabile amministrativo, aveva chiesto, con un unico motivo, la cassazione della sentenza pubblicata il 21 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di Campobasso aveva respinto le sue domande di attribuzione, nel nuovo profilo, di una retribuzione di anzianità rapportata all’anzianità di servizio reale, anzichè di quella riconosciuta dal Ministero e ritenuta corretta dalla Corte territoriale, pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva di ogni accessorio e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza, pertanto con applicazione del c.d. criterio di “temporizzazione”.

In proposito, la ricorrente denunciava che il criterio seguito dal Ministero comporterebbe la violazione degli artt. 8 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 e 66, sesto comma CCNL del comparto scuola e il vizio di motivazione al riguardo.

La S. sosteneva infatti che al personale ATA del comparto scuola, già inquadrato nella figura apicale di responsabile amministrativo, transitato, con effetto dal 1 settembre 2000 nel nuovo profilo professionale di D.G.S.A., e quindi con una sorta di progressione di carriera verticale nell’ambito della medesima figura professionale, dovesse riconoscersi per intero, ai fini economici e giuridici, l’anzianità di servizio maturata in ruolo e fuori ruolo, giusta il rinvio alla disciplina sulla ricostruzione di carriera del personale della scuola di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, espressamente operato dalle norme dei contratti collettivi del 1995 e 2003 indicate; mentre erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile l’art. 8 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001 che, con norma speciale derogatoria della regola generale, prevede il criterio della temporizzazione con riguardo all’attribuzione di una figura professionale del tutto nuova e completamente mutata rispetto alla precedente.

Il Ministero resiste alle domande con rituale controricorso, unitamente agli altri due intimati, diversamente da quanto indicato nella relazione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Secondo il relatore il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Con recente orientamento, divenuto uniforme a partire dalla sentenza 1 marzo 2010 n. 4885 (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2010 n. 24431), questa Corte ha infatti enunciato in cause analoghe alla presente il seguente principio di diritto “L’art. 142, lett. f), punto 8 del C.C.N.L 24 luglio 2003 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il primo biennio economico 2002-2003, il quale richiama l’art. 66, comma 6 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, che a sua volta richiama il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di direttore generale dei servizi generali e amministrativi, istituito dall’art. 34 del C.C.N.L. 26 maggio 1999.

Per tale inquadramento valgono invece le regole fissate dall’art. 8 del C.C.N.L 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio economico 2000- 2001 e dall’art. 87 del citato C.C.N.L. 24 luglio 2003”.

Non essendo state rappresentate e comunque non sussistendo sufficienti ragioni per discostarsi da tale convincente orientamento, il collegio, a seguito dell’odierna adunanza in camera di consiglio, ritiene di condividere la valutazione del relatore riguardante la manifesta infondatezza del ricorso, che va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai contro ricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate complessivamente in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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