Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25642 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30773/2011 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Vallebona n.

10, presso lo studio dell’avvocato Lanari Egidio, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 246/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte rigetti il

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- R.L. ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.I., articolando tre motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 24 gennaio 2011.

Confermando la decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Roma con pronuncia del 3 dicembre 2004, n. 32494, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile e improcedibile la domanda proposta “nei modi ordinari” dall’attuale ricorrente nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. per il risarcimento dei danni derivantigli dai vizi di un immobile acquistato ai pubblici incanti dalla relativa Procedura fallimentare. Più in particolare, la Corte ha rilevato che la “proposizione della domanda nei modi ordinari con citazione innanzi al Tribunale sezione fallimentare… non può essere intesa come domanda di insinuazione al passivo previo accertamento della sussistenza del credito non essendo stata proposta nella forma di cui alla L. Fall., art. 93 e segg., innanzi al giudice delegato al fallimento”.

Nei confronti del proposto reclamo non ha svolto attività difensive il Fallimento (OMISSIS)

2.- I motivi di ricorso, svolti da R.L., denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo lamenta, in specie, “illogicità della motivazione per l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda ed errata applicazione della legge processuale”.

Il secondo motivo censura, altresì, “mancata decisione di tutta la domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.c.”.

Il terzo motivo assume, poi, “mancato esame di prove decisive”.

3.- La sostanza del primo motivo, formulato dal ricorrente, è che lo stesso – non vantando un credito liquido, certo ed esigibile – “doveva far accertare l’esistenza del danno e quindi far condannare il Fallimento al risarcimento. Soltanto dopo R.L. aveva il diritto di essere ammesso allo stato passivo”. D’altra parte – assume ancora il motivo -, la “Corte non tiene in considerazione il fatto che il signor R. non era creditore dell’imprenditore fallito, ma voleva vantare un credito nei confronti della curatela fallimentare”.

4.- Il motivo è infondato.

Costituisce, infatti, principio acquisito della giurisprudenza di questa Corte che l’accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa fallimentare deve necessariamente avvenire secondo il rito previsto dalle norma della L. Fall., artt. 92 e segg.. Si vedano, tra le altre pronunce, quelle di Cass., 10 febbraio 2016, n. 2694; Cass., 4 settembre 2014, n. 18961; Cass., 23 luglio 2008, n. 7967.

La detta soluzione discende direttamente, del resto, dal disposto della L. Fall., art. 52, comma 2. In effetti, il ricorrente ha rivolto la propria azione proprio nei confronti del Fallimento e, dunque, del patrimonio che a questo risulta legato in punto di responsabilità.

5.- Il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso – che gravitano entrambi sul mancato esame da parte della Corte territoriale delle testimonianze e della CTU esperita nel corso del primo grado di giudizio – risultano assorbiti dall’avvenuto rigetto del primo motivo.

6.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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