Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25642 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25642 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 25348-2011 proposto da:
DE SAVINO ROBERTO (DSVRRT52S26F205 elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. PECCIANTI ROBERTO, giusta
procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLE FINANZE – DIREGIONE REGIONALE
LOMBARDIA UFFICIO 3° 06363391001,
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 80184430587,
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
MILANO,
SESSA GIOVANNI;
– intimati –

Data pubblicazione: 14/11/2013

avverso

l’ordinanza

n.

3080/2011

del

TRIBUNALE

SORVEGLIANZA di MILANO dell’1.7.2011, depositata il
06/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

GIOVANNI RUSSO.

Ric. 2011 n. 25348 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

r.g. n.25348.11

FATTO atto e DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione ex art. 380 bis c.p.c.
“Il relatore, rilevato. che il provvedimento impugnato è stato emesso,all’esito di opposizione
ex artt. 84 e 170 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, avverso un decreto di liquidazione di un giudice

dello Stato; che il giudizio oppositivo si è tuttavia svolto senza la necessaria partecipazione
del Ministero della Giustizia (evocato soltanto nella presente sede di legittimità),
amministrazione erariale legittimata passiva in siffatti procedimenti, secondo quanto
chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8516 del 2012;
ritenuta la nullità del giudizio a quo per erronea e carente instaurazione del
contraddittorio,propone,in conformità a quanto già deciso in precedenti analoghi
casi, cassarsi I ‘ordinanza impugnata con rinvio al giudice di provenienza.”
Tanto premesso,i1 collegio condividendo integralmente le ragioni esposte dal relatore,cui non
hanno fatto seguito osservazioni di segno contrario,decide in conformità alla proposta che
precede.
Considerato che la nullità del giudizio di merito,rilevata di ufficio, è addebitabile anche
all’ufficio di merito e che all’epoca del relativo provvedimento non era ancora intervenuta la
pronunzia chiarificatrice citata nelltt relazione,si ravvisano giusti motivi per la
compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte,pronunziando a seguito del ricorso,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al
Tribunale di Sorveglianza di Milano per il rinnovo del giudizio.
Compensa interamente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

penale delle spettanze richieste dal difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a carico

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