Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25642 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25454-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MERCURI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MASTRACCI;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 805/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da C.L. contro l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione. Osservava la CTR che la prodromica cartella di pagamento era stata ritualmente notificata nelle mani del figlio convivente del contribuente e che l’agente della riscossione non aveva l’obbligo di allegare all’intimazione la cartella, già a conoscenza del contribuente. Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 3/10 settembre 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto in memoria, il controricorso, notificato il 22 ottobre 2018, risulta tempestivo. Difatti, il termine per il deposito del ricorso, notificato il 10 settembre 2018, scadeva il 1 ottobre 2018 (essendo il 30 settembre domenica), mentre il termine per la notifica del controricorso scadeva il 22 ottobre 2018, essendo il 21 ottobre domenica.

Con l’unico motivo dedotto il ricorrente – denunciando violazione e falsa del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – ribadisce l’eccezione di nullità dell’intimazione di pagamento per non essere stata alla stessa allegata la cartella di pagamento, avendo l’agente della riscossione prodotto soltanto la ricevuta di consegna al contribuente della cartella.

La censura è infondata.

Questa Corte ha osservato che, in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 2016). Si è inoltre chiarito che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (Cass. n. 29022 del 2017). E’ stato altresì precisato che, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 21533 del 2017, Cass. n. 10326 del 2014).

Con riferimento all’obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).

Orbene, la CTR, nell’affermare la legittimità della intimazione di pagamento poichè la prodromica cartella di pagamento era stata ritualmente notificata al contribuente e che non era pertanto necessaria l’allegazione della cartella, si è posta in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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