Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25641 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ulpiano 29,

rappresentata e difesa dall’avv. MACONE Pierfancesco per procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. staccata d Latina, n. 307, depositata il

30.5.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

la controversia ha ad oggetto la impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa dall’Ufficio di Latina della Agenzia delle Entrate, limitatamente all’importo iscritto a titolo di imposte sul reddito (IRPEF, ILOR) dovuto da C. M. per gli anni 1991 e 1992;

relativamente agli altri importi pretesi dall’Erario (con la medesima cartella) a titolo di IVA per l’anno 1990, la contribuente aveva proposto separato ricorso;

la CTP di Latina con sentenza 17.12.2004 n. 618 accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la cartella relativamente alle somme richieste a titolo di II.DD. “ritenendo maturata la decadenza dell’accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 1991″, ed invece, confermando l’importo dovuto relativo all’accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 1992”;

l’Ufficio finanziario proponeva appello investendo il capo di pronuncia concernente le imposte dirette e chiedendo la conferma della sentenza sul capo concernente l’IVA;

la contribuente si costituiva proponendo appello incidentale la CTR del Lazio sez. staccata di Latina con sentenza 30.5.2008 n. 307 rigettava l’appello principale, accogliendo l’incidentale, ed in riforma della impugnata decisione di primo grado, dichiarando assorbita ogni altra eccezione annullava la cartella notificata in data 1.10.2001 sulla base delle seguenti “rationes decidendi”: 1 – la notifica della cartella doveva ritenersi tardiva in quanto eseguita oltre il termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, divenuto perentorio per mancata proroga prima della scadenza; 2 – la notifica della cartella doveva altresì ritenersi tardiva, in quanto effettuata oltre il termine previsto dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Rilevato:

che la Agenzia delle Entrate ha censurato la predetta sentenza deducendo, con l’unico motivo, il vizio di “error in procedendo” per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e falsa applicazione degli artt. 18 e 32 del medesimo decreto, avendo il Giudice di appello pronunciato su eccezioni (decorrenza dei termini perentori per la notifica della cartella) inammissibili in quanto dedotte dalla contribuente in primo grado, non con il ricorso introduttivo ma soltanto con successiva memoria depositata il 2.12.2004;

che la contribuente ha eccepito con il controricorso la inammissibilità del ricorso principale ed ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, deducendo tre motivi con i quali denuncia il vizio di omessa pronuncia del Giudice di appello sulle altre eccezioni di nullità della cartella oggetto dei motivi formulati con l’appello incidentale.

Rilevato:

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha concluso per la inammissibilità del ricorso principale osservando quanto di seguito trascritto:

“………ritenuto:

che il ricorso principale è inammissibile sia per genericità del quesito in diritto formulato in modo tautologico e privo di specifico riferimento al caso concreto controverso, sia per diletto del requisito di autosufficienza in relazione all’art. 366 c.p.c, comma 1, nn. 3) e 4).

Quanto al primo aspetto si osserva che la ricorrente denuncia il vizio processuale in cui sarebbe incorso il Giudice di appello pronunciando su eccezioni di nullità dell’atto impugnato dal contribuente asseritamente inammissibili in quanto proposte tardivamente in primo grado. Ne consegue che il punto in diritto controverso – sul quale doveva essere formulato il quesito rivolto alla Corte – non può evidentemente trovare corrispondenza nella tautologica risposta – necessariamente affermativa – da dare al quesito come formulato in calce al motivo, con il quale si chiede meramente di confermare il disposto delle norme processuali invocate (id est: di dichiarare la invalidità della pronuncia resa su domanda/eccezione inammissibile: e cfr. Corte Cass. SU 28536/2008 sulla inammissibilità del quesito di diritto risolventesi in un “interrogativo circolare”), ma avrebbe dovuto essere individuato con puntuale riferimento alla fattispecie controversa, specificando gli elementi concreti – avuto riguardo al contenuto degli atti processuali ed alla fasi cronologiche del processo – in relazione ai quali doveva ritenersi espunta la questione della tardività della notifica della cartella di pagamento dall’oggetto del giudizio come definito in primo grado (cfr. Corte Cass. SU n. 6420/2008 secondo la quale il quesito deve essere formulato con specifica attinenza alla fattispecie concreta controversa).

Quanto al secondo rilievo di inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, occorre premettere che la ricorrente ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale della contribuente in relazione ad un motivo di gravame che non poteva essere esaminato in quanto concernente una eccezione di nullità della cartella di pagamento non ritualmente proposta in primo grado e dunque inammissibile.

Orbene tale censura presupponeva una completa esposizione dei fatti processuali dei precedenti gradi di giudizio, ed in particolare richiedeva la completa trascrizione dell’atto di appello principale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP che lo vedeva soccombente limitatamente alla pretesa concernente le imposte dirette relative all’anno 1991 (con annullamento parziale della cartella:

secondo quanto riportato nella sentenza di appello, con riferimento agli atti di parte, i Giudici di prime cure avrebbero ritenuto maturata la decadenza per l’accertamento di imposta relativo all’anno 1991) mentre lo vedeva vittorioso quanto agli importi richiesti allo stesso titolo per l’anno 1992. Ed, infatti, la omessa rilevazione “ex officio” da parte del Giudice del gravame della inammissibilità (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32) della eccezione preliminare di merito (nullità della cartella per tardi vita della notifica D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43) proposta in primo grado, in tanto può costituire motivo di censura in quanto sulla questione non si sia formato il giudicato interno (esplicito od implicito), risolvendosi la violazione processuale nella quale è incorso il Giudice di prime cure (pronunciando sulla eccezione inammissibile) in un vizio di nullità della sentenza che si converte in motivo di gravame (art. 161 c.p.c.), onerando la parte alla impugnazione della sentenza, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d’ufficio da parte del giudice d’appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio (cfr. Corte Cass. sez. lav. n. 27866/2008).

Nella specie il ricorso difetta del tutto della esposizione necessaria a consentire alla Corte la verifica di ammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., atteso che. se, per un verso, non trova riscontro che tra i motivi dell’appello principale sia stato specificamente denunciato il predetto vizio processuale (la ricorrente si limita testualmente a riferire che, avverso la sentenza della CTP, “proponeva appello l’Ufficio per la parie di sua soccombenza”), per altro verso la mancata trascrizione del contenuto della sentenza di primo grado impedisce alla Corte di accertare l’eventuale giudicato interno formatosi sul punto, non essendo dato verificare se il Giudice di prime cure abbia deciso la controversia in base alla eccezione preliminare di merito proposta dalla contribuente. Dalla lettura della sentenza di appello risulta, peraltro, che l’Ufficio appellante si era limitato a contestare la sentenza di primo grado – con riferimento al capo di annullamento della cartella di pagamento relativa alle II.DD. per l’anno 1991 – ritenendo errato il giudizio della CTP sulla “invalidità” del procedimento di notifica dell’atto, introducendo quindi un motivo di gravame attinente al merito della decisione di primo grado e dunque, evidentemente, incompatibile con la denuncia del vizio di attività processuale in cui sarebbe incorso il primo giudice pronunciando sulla eccezione di decadenza per inosservanza dei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43……….”.

Ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione;

Ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle pese del presente giudizio, e che alla inammissibilità del ricorso principale consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato per sopravvenuto diletto di interesse della parte resistente (cfr. Corte Cass. 2^ sez. 28.2.2007 n. 4887; id. 2^ sez. 9.6.2010 n. 13882).

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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