Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25641 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25641

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22340/2010 proposto da:

Torrefazione Caffè Fratelli M. S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.M., elettivamente

domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini n.119, presso lo studio

dell’avvocato Battaglia Maria Grazia, rappresentati e difesi dagli

avvocati Ferrante Ettore, Militerni Lucio, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

M.G.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Augusto Imperatore n.22, presso lo studio dell’avvocato Cuccia

Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Bocchini Ermanno,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Caffè M. S.r.l., Procuratore Generale della Repubblica presso

la Corte di Appello di Napoli;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2156/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di

ricorso con l’assorbimento dei restanti;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Maria Grazia Battaglia che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Ermanno Bocchini che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, adito dalla Caffè M. srl, titolare del marchio omonimo (Caffè M. n. (OMISSIS)), dichiarava la nullità del marchio n. (OMISSIS), di M. Michele (ma in uso alla Torrefazione Caffè F.lli M. srl; che d’ora innanzi, verrà indicata solo come la Torrefazione) e dichiarava che la vendita e la reclamizzazione del caffè con quel marchio costituiva contraffazione dell’altro e poneva in essere una condotta di concorrenza sleale.

1.1. Il Tribunale, perciò, inibiva la continuazione dell’uso del marchio nullo e condannava i convenuti al risarcimento del danno oltre che alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano locale e alle spese processuali.

2. Il gravame della soccombente Torrefazione e del M. veniva respinto dalla Corte d’Appello di Napoli, che condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata.

2.1. Secondo il giudice distrettuale, anzitutto, andava respinta l’eccezione di difetto dell’interesse ad agire della appellata, in quanto cancellata dal registro delle imprese, atteso che i documenti comprovanti tali fatti, relativi a vicende anteriori alla proposizione dell’appello, non potevano essere documentate nella fase di gravame perchè mai dedotte nel corso del primo grado e per il divieto di cui all’art. 345 codice di rito civile.

2.3. Non aveva pregio il motivo di appello tendente a criticare la disattesa eccezione di nullità della cessione del marchio “Caffè M.”, per violazione dell’art. 2573 c.c., comma 1 (nel testo applicabile ratione temporis) in quanto vieta il trasferimento del segno senza la cessione dell’azienda o di un suo ramo, atteso che correttamente il primo giudice aveva ravvisato nella documentazione allegata (fattura di cessione di macchinari, attrezzature ed arredi; avviso di accertamento fiscale) la prova di una complessiva cessione che, per essere tale, non richiederebbe – necessariamente – la formalizzazione in un solo atto.

2.4. Nè poteva essere accolta la critica all’affermata (dal primo giudice) nullità del marchio n. (OMISSIS) (ossia quello in titolarità della Torrefazione) perchè privo di novità e confondibile; giudizio a cui perveniva anche il giudice di appello riconoscendo come condivisibile il ragionamento fatto dal Tribunale, e trovando, secondo la L. n. 158 del 1967, artt. 13 e 14 (recte: del R.D. n. 929 del 1942, il primo dei quali sostituito dalla L. n. 158 del 1967, art. unico), nel medesimo patronimico (” M.”), utilizzato per commercializzare gli stessi prodotti, il cuore dei due marchi in conflitto (svalutato ogni altro elemento, presente in quello dichiarato nullo, come secondario).

2.5. Infine, le doglianze relative all’affermata concorrenza sleale ed alla quantificazione (equitativa) del danno cagionato al legittimo titolare del marchio erano in gran parte inammissibili ed in altra infondate (la prova dell’an del danno era stata data attraverso idonei supporti probatori, quali le scritture contabili e le dichiarazioni reddituali anteriori e posteriori ai fatti rilevanti in causa, dimostrativi del calo di fatturato).

3. Avverso tale decisione, M.M. e la Torrefazione Caffè F.lli M. srl hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati anche con memoria, e notificato – come chiarito ed ordinato con l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 966 del 2017 – oltre che alla odierna intimata ed originaria attrice Caffè M. srl, estinta e cancellata dal registro delle imprese, anche ai due ex soci di essa: M.M., omonimo del ricorrente, non costituitosi; M.G.M., che ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per avere il giudice ritenuto sussistente in capo all’attrice l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)) i ricorrenti lamentano il rigetto della propria eccezione sulla mancanza di interesse ad agire da parte della società appellata, emergendo dalla documentazione depositata all’udienza collegiale del 26 settembre 2007 la cancellazione della società.

1.1. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, da un lato, erroneamente valutato la documentazione come afferente alle vicende societarie (mentre essa mirava solo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse) e, da un altro, avrebbe richiamato l’art. 345 c.p.c. senza specificare quale delle sue previsioni era quella operante nel caso esaminato.

1.2. In ogni caso, ove anche ricorresse un caso di tardiva produzione documentale, quei documenti avrebbero dovuti essere considerati come indispensabili anche per la necessità di rilevare d’ufficio la carenza di interesse alla prosecuzione della lite.

2. Con il secondo mezzo di ricorso (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla eccepita nullità della cessione del marchio “Caffè M.” (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)) i ricorrenti lamentano la mancata affermazione della nullità della cessione del marchio per cui è causa.

2.1. Secondo i ricorrenti, poichè il diritto esclusivo all’uso del marchio può esser trasferito solo con l’azienda (od un suo ramo), ai sensi dell’art. 2573 c.c., comma 1 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 480 del 1992), derivandone altrimenti la nullità della cessione, i giudici di merito avrebbero errato in diritto atteso che avrebbero affermato esistere la cessione aziendale in una semplice vendita di una somma di beni strumentali, quali attestato in una fattura priva della contestualità con l’atto di cessione del marchio medesimo.

3. Con il terzo (omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3)) i ricorrenti lamentano la mancata considerazione del preuso del marchio “Torrefazione F.lli M. srl”, da parte del signor M.M., quale si evincerebbe dall’antefatto costituito dalla liquidazione della società F.lli M. snc e dalla cessione da parte di quest’ultima società (con scrittura del 13 ottobre 1981) del proprio marchio alla “Torrefazione F.lli M. srl”. Si tratterebbe di questione già sottoposta all’esame dei giudici.

4. Con il quarto mezzo ((erroneamente denominato ancora terzo) illogicità e insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere erroneamente ravvisato la nullità del marchio in quanto privo dei requisiti della novità e della confondibilità) i ricorrenti lamentano la mancata considerazione degli elementi differenziali tra i due marchi in conflitto e la svalutazione degli elementi differenziali.

4.1. Inoltre la Corte avrebbe violato l’art. 21 CPI in quanto il titolare del marchio non avrebbe potuto vietare l’uso a terzi del loro nome (al signor M.M.).

5. Con il quinto ((erroneamente denominato quarto) omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), per avere erroneamente affermato l’esistenza di un danno da concorrenza sleale in mancanza della prova sia della causalità (al di fuori di una coincidenza cronologica) che dell’effettivo vantaggio di cui avrebbe beneficiato l’imitatore, senza considerare l’effettivo spazio sul mercato ed essendo insufficiente la mera analisi dei bilanci.

6. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell’intimata società Caffè M. srl, estintasi e poi cancellata dal registro delle imprese, com’è pacifico tra le parti e come risulta anche dal comportamento tenuto dagli odierni ricorrenti i quali, in ottemperanza all’ordine impartito da questa Corte con l’ordinanza interlocutoria n. 966 del 2017, hanno integrato il contraddittorio (altrimenti claudicante) notificando il ricorso per cassazione anche al secondo dei due ex soci di essa: M.M., omonimo del ricorrente, non costituitosi, in aggiunta a M.G.M. che ha pienamente svolto le proprie difese.

6.1. Infatti, dalle stesse allegazioni delle parti risulta che l’evento estintivo della società Caffè M. srl, che nel frattempo aveva mutato la propria denominazione sociale in Irpinia Caffè srl si è prodotto, in una prima fase, in data 1 settembre 2004, ossia ben prima della proposizione del giudizio di appello, avvenuta in data 27 luglio 2005, e della stessa pronuncia del Tribunale (n. 3449 del 2005). Inoltre, la cancellazione dal registro delle imprese si è completata a Napoli, in data 27 dicembre 2005, con l’evidente rettifica dell’annotazione ancora presente con la precedente denominazione e nonostante che la società l’avesse cambiata unitamente alla sede sociale (essendosi trasferita nel circondario di altro Tribunale (cancellandosi dal registro dopo l’acquisto della nuova denominazione)).

6.2. Tuttavia, il giudizio di appello si è svolto senza che la società appellata, già estintasi, abbia dichiarato l’evento interruttivo; sicchè ne è conseguita, almeno fino a quella data, la valida continuazione del giudizio, secondo quanto questa Corte ha affermato (Sez. U, Sentenza n. 15295 del 2014): “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) (…); c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante.”.

6.3. In questa fase del giudizio, non potendolo fare la società ormai estinta (impossibilitata a rilasciare procura speciale), si è costituito uno solo dei due soci, aventi causa della società ai sensi dell’art. 110 c.p.c., per eccepire, a sua volta, con controricorso, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto contro un soggetto di diritto inesistente.

6.4. Perciò, il ricorso notificato all’ormai inesistente società Caffè M. srl va dichiarato inammissibile, mentre è scrutinabile nel merito quello notificato ai due ex soci della società cancellata, in ossequio al principio di diritto secondo cui “in caso di estinzione dell’ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo al socio (…). Ne consegue che i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società – con o senza la partecipazione originaria anche dei soci – per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente ormai estinto” (Sez. 5, Sentenza n. 21773 del 2012).

7. Passando all’esame del merito del ricorso, il primo motivo di ricorso (con cui i ricorrenti lamentano il rigetto della propria eccezione relativa alla mancanza di interesse ad agire da parte della società appellata, emergendo dalla documentazione depositata all’udienza collegiale del 26 settembre 2007 la cancellazione della società) è infondato sulla base di quanto poc’anzi chiarito: la successione del socio nelle componenti attive della società estinta giustifica pienamente il suo interesse a ricorrere e a sostenere le ragioni poste a base dei diritti della società che riverberano effetti attivi nel proprio patrimonio.

8. Il secondo mezzo (in base al quale i giudici di merito avrebbero errato in diritto per aver ravvisato l’esistenza di una cessione aziendale – presupposto per la valida cessione del marchio oggetto di contesa, ai sensi dell’art. 2573 c.c., comma 1 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 480 del 1992) – in una semplice vendita avente ad oggetto “la somma di una pluralità di beni strumentali”, attestati in una fattura priva della contestualità con l’atto di cessione del marchio medesimo) è inammissibile perchè – nella sostanza, e sia pure sotto le spoglie di una lamentata violazione di legge – chiede alla Corte di operare un riesame delle valutazioni di tutti quei fatti e dei correlati documenti, che hanno già portato il giudice di merito ad affermare la sostanziale contestualità fra la cessione aziendale e quella del marchio; apprezzamento che è ormai precluso perchè, conclusasi la fase di merito del giudizio, il giudice della legittimità non può essere chiamato ad un nuovo accertamento di fatti e prove, riservato ai protagonisti della fase già consumatasi.

9. Il terzo mezzo è nuovo e non autosufficiente: i ricorrenti non dicono “se, come, quando e dove” sia insorta una questione relativa al preuso del marchio “Torrefazione F.11i M. srl”.

10. Il quarto motivo (secondo cui il “segno” dei ricorrenti sarebbe un marchio complesso, con elementi diversi da quello dei resistenti e, quindi, non sarebbe nullo) è infondato.

10.1. La Corte d’appello ha ritenuto, con motivazione in fatto – ma corretta in punto di diritto – che l’imprenditore può usare il proprio patronimico come insegna, ditta o marchio, purchè non vi sia già altro marchio contenente il medesimo patronimico di altro imprenditore che ne costituisce il cuore.

10.2. Questa Corte, infatti, ha stabilito che “l’uso del proprio nome patronimico come marchio, ancorchè accompagnato da elementi differenziatori, è vietato quando tale nome già costituisca marchio di altro imprenditore per prodotti dello stesso genere.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9154 del 1997; e conff.: nn. 13067 del 2008 e 8119 del 2009) e tale principio va qui richiamato e posto a sostegno della reiezione del mezzo di cassazione.

11. Infine, va respinto anche il quinto motivo (erronea affermazione dell’esistenza di un danno da concorrenza sleale in mancanza della prova sia del rapporto di causalità (al di fuori di una coincidenza cronologica) che dell’effettivo vantaggio di cui avrebbe beneficiato l’imitatore, affermato senza considerare l’effettivo spazio sul mercato dell’impresa ed essendo insufficiente la mera analisi dei bilanci) in quanto la Corte territoriale ha pienamente (anche se sinteticamente) motivato sulla base della documentazione prodotta da cui era risultato il calo del fatturato.

12. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato nei riguardi degli ex soci della società estinta, va in parte qua respinto con il conseguente addebito delle spese ai due ricorrenti, in solido, liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società Caffè M. srl e rigetta quello notificato ai suoi due ex soci ( M.M. e M.G.M.).

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell’unico resistente, in Euro 7.200,00, di Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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