Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25641 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 11294-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTIRO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 1385/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositato il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con decreto del 3/3/2020 il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda di S.M., nato in Senegal, volta ad ottenere la protezione internazionale in una delle sue forme (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

In particolare, il Tribunale ritenne che il ricorrente – il quale aveva narrato di essere fuggito perché, dopo avere intrapreso una relazione extraconiugale con una donna sposata, era stato sorpreso dal marito di questa e nel corso della colluttazione che ne era seguita, egli lo aveva ucciso colpendolo con un coltello, venendo quindi minacciato dai familiari del deceduto – non era credibile e che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione invocate.

Il richiedente propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. a), b) e c), e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nell’area del (OMISSIS) (Senegal) ed all’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria.

Il motivo è fondato e va accolto, attesa la mera apparenza della motivazione laddove è stata negata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il Tribunale afferma che per un certo periodo di tempo in sede giurisdizionale era stata riconosciuta la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), per i provenienti dal (OMISSIS), ma che poi, a seguito del mutamento delle condizioni di sicurezza in tale regione, nel corso dell’ultimo anno il collegio non la aveva più concessa, come si desumerebbe da un precedente citato, e si conforma a tale ultimo indirizzo, senza aggiungere null’altro. Tale statuizione, tuttavia, non integra il doveroso accertamento circa la condizione socio/politica esistente nel Paese di provenienza e nulla specifica circa il percorso logico/giuridico fondante la decisione, ma si risolve in una motivazione apparente che va cassata.

2. Con il secondo motivo di denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il secondo motivo resta assorbito perché il suo esame presuppone l’esame della prioritaria domanda concernente la protezione sussidiaria.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione per il riesame e per provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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