Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25641 del 14/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25380-2015 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO NUCARA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA, emessa e

depositata il 25/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 25380/15 proposto da T.M. nei confronti del Prefetto di Reggio Calabria il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p. c. osserva quanto segue.

T.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Calabria.

Con l’unico motivo di ricorso eccepisce il mancato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) quale espresso divieto di procedere all’espulsione di stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado aventi cittadinanza italiana lamentando il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in suo favore.

A tal proposito il ricorrente afferma di vivere col fratello.

Il motivo è nuovo.

Il Giudice di Pace non fa alcun riferimento all’esistenza di un fratello in Italia e ad un rapporto di convivenza tra i due.

Non dice neppure se il fratello è cittadino italiano.

Il ricorrente avrebbe dovuto dedurre di avere prospettato tale circostanza nell’impugnazione del provvedimento di espulsione innanzi al Giudice di Pace, ma nulla a tale proposito è stato dedotto.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 4.05.2016.

Il Cons. relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA