Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25641 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25641 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 24695-2011 proposto da:
PREFETTURA – UTG DI NUORO, in persona del Prefetto pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ROPP_A ANDREA;

– intimato avverso la sentenza n. 890/2011 del TRIBUNALE di CAGLIARI del
2/03/2011, depositata il 22/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. LUIGI PICCLULI;

83c6
-43

Data pubblicazione: 14/11/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2011 n. 24695 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

r.g. n 24695.11

FATTO e DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
” La Prefettura di Nuoro ricorre contro la sentenza in epigrafe,con la quale è stato
dichiarato improcedibile il proprio appello avverso quella n. 158/09 del Giudice di Pace di

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L ‘amministrazione appellante aveva iscritto a ruolo la causa allegando una copia dell’atto
di citazione in appello privo della relazione di notifìca,provvedendo solo successivamente al
deposito dell’originale.
Il giudice di appello,pur in assenza di alcuna eccezione al riguardo da parte dell’appellato,
richiamando e trascrivendo la motivazione della sentenza n. 18009 del 2008 di questa
Corte, ha ritenuto l ‘insanabile irritualità di tale produzione e,dunque,la nullità della
costituzione dell’appellante, comportante l’improcedibilità del gravame ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 348,347 e 165 c.p.c.
La ricorrente deduce,nell’unico motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 347,348,
165, e 156 c.pc., nonché dell’art. 5 co. 3 L. 890/82, con ampie argomentazioni corredate da
richiami a successiva giurisprudenza di legittimità di segno contrario a quello di cui sopra.
Non resiste l’intimato.
Ad avviso del relatore il ricorso può essere accolto per manifesta fondatezza.
Il principio affermato nella citata sentenza n. 18009/08,poi recepito dalla n. 10 del 2010,è
stato infatti superato prima dalle Sezioni Unite,che nella sentenza n.10864 del 2011
hanno,sia pur nell’ambito di una pronunzia diretta a dirimere un diverso contrasto,
espressamente affermato che, anche nel giudizio di appello “nulla… vieta all’attore, dopo aver
consegnato l’originale della citazione all’ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente

Siniscola,che aveva accolto l’opposizione di Andrea Roppo,i avverso un’ordinanza —

all’iscrizione a ruolo depositando una copia “,tanto ritenendo perché “il perfezionamento
della notificazione non è ,infatti,necessario ai fini della costituzione in giudizio (ciò si
desume anche dall’art. 5,comma 3,della legge n. 890 del 1982,i1 quale consente al
notificante di ottenere la restituzione della copia dell’atto prima del ritorno dell’avviso di
ricevimento per procedere all’iscrizione a ruolo)”,sia dalla sentenza n. 6912 del 2012, della

dissentendo da quello affermato nella pronunzia citata dal giudice a quo, è pervenuta,sulla
scorta di più convincenti argomentazioni che il relatore ritiene del tutto condivisibili, che
“l ‘improcedibilità dell’appello è comminata dall’art. 348,primo comma, cod. proc. civ.,per
l’inosservanza del termine di costituzione dell ‘appellante, non anche per l’inosservanza delle
forme di costituzione,sicchè,essendo il regime dell ‘improcedibilità di stretta
interpretazione, in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della
costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime delle nullità
e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo,per il quale rilevano anche
comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non
può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante,nel costituirsi entro il termine
di cui agli artt 165 e 347 cod.proc.civ.,ha depositato una c. d. “velina” dell’atto d’appello in
corso di notificazione — priva,quindi,della relata di notifica – qualora egli abbia
depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo,1 ‘originale dell’atto
notificato,conforme alla “velina”.
Tanto premesso, si propone l ‘accoglimento del ricorso ”
Sulla scorta delle considerazioni che precedono,che il collegio integralmente condivide ed
alle quali non hanno fatto seguito osservazioni di segno contrario,i1 ricorso va accolto,con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio all’ufficio di provenienza,in
persona di diverso magistrato,cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente
giudizio.
2

terza sezione, in perfetti termini, che richiamando tra l’altro il sopra esposto principio e

P..Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del
giudizio di legittimità,ad altro magistrato del Tribunale di Cagliari.

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Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013

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