Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25641 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16384-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA MESSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4952/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 28 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia Nord S.p.A., dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado proposto contro la cartella di pagamento relativa ad IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2005, impugnata da A.S. assieme all’estratto di ruolo. Rilevava la CTR che, contrariamente all’assunto del contribuente, la cartella in questione era stata allo stesso ritualmente notificata.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 23 maggio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione e il Ministero dell’economia e delle finanze.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva, non avendo l’Amministrazione statale assunto la posizione di parte processuale nei precedenti gradi del giudizio tributario, introdotto successivamente alla costituzione – disposta dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e divenuta operativa il 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000), – delle agenzie fiscali, alle quali sono stati trasferiti i rapporti giuridici relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dai dipartimenti delle entrate dell’Amministrazione statale.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di notifiche di atti tributari, segnatamente delle cartelle prodromiche all’intimazione di pagamento impugnata.

Il motivo è infondato.

Vanno, al riguardo, richiamate le argomentazioni svolte da questa Corte nella ordinanza n. 24220 del 2017, in relazione ad analoghe censure formulate dallo stesso contribuente, con specifico riguardo alla facoltà degli uffici finanziari di procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con conseguente applicazione delle norme di cui alla L. n. 890 del 1982, (cfr. Cass. n. 14196/2014). Si è inoltre precisato che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 10, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6395/2014), potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (Cass. n. 29022/2017).

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di produzioni documentali in appello, segnatamente per avere la CTR ritenuto ammissibile in sede di gravame la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento impugnata.

La censura è infondata, essendosi il giudice di appello conformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. n. 27774 del 2017; in senso conforme, Cass. n. 8927 del 2018).

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto decisivo e controverso relativo all’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto decisivo e controverso concernente l’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono entrambi inammissibili, avendo il ricorrente dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame non di “fatti” bensì di questioni giuridiche.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e rigettato nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze;

rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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