Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25640 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CIUSO s.r.l., in persona del legale rapp.te S.G.,

elettivamente domiciliato in Roma Via Nomentana 91, presso lo studio

dell’avv. Luigi Beatrice che lo rappresenta e difende per procura

speciale apposta in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentato e difeso ex lege;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 26 Torino, depositata in data 27.5.2008

n. 8;

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

con sentenza della CIR del Piemonte in data 27.5.200 n. 8 veniva rigettato l’appello proposto da GIUSO s.r.l. e confermata la sentenza di primo grado che, respingendo il ricorso della società contribuente, aveva dichiarato legittimo l’avviso di rettifica parziale emesso in data 1.3.2001 dall’Ufficio di Alessandria della Agenzia delle Filtrate, con il quale era stato recuperato a tassazione ai fini IVA il maggior imponibile relativo all’anno 1996 riveniente dalla cessione di un immobile – risultante dalla differenza tra il valore indicato in contratto e quello determinato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, mediante applicazione del criterio della rendita catastale rivalutata – e liquidata una maggiore imposta di L. 24.789.000 oltre sanzioni pecuniarie ed interessi;

avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo con due motivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), la violazione e falsa applicazione del D.L. 23 febbraio 1994, n. 41, art. 15, conv. in L. n. 85 del 1995 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 (1^ motivo), nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 (2^ motivo) ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate instando per il rigetto del ricorso.

Rilevato:

– che la relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha concluso per la inammissibilità del ricorso osservando quanto di seguito trascritto:

“………che l’onere di formulazione del quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-4), nonchè l’analogo onere di formulazione del “momento di sintesi” a conclusione del motivo di ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sono prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., norma che è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (2.3.2006 – e fino al 4.7.2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d);

che, nella specie, la sentenza della CTR piemontese impugnata con ricorso per cassazione è stata pubblicata mediante deposito in segreteria in data 27.5.208, ricadendo pertanto il ricorso proposto dalla società nell’ambito di efficacia della norma processuale sopra richiamata;

che i motivi di ricorso sono entrambi privi dei corrispondenti quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis c.p.c., rimanendo pertanto precluso l’accesso all’esame della fondatezza dei medesimi………”.

Ritenuto:

– che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione;

Ritenuto:

– che il ricorso della società contribuente deve pertanto essere dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.; con conseguente condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre te spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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