Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25640 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25640

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26937/2011 proposto da:

S.a.c.e. – Servizi Assicurativi per il Commercio Estero s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore

dott. G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via

Francesco Denza n. 27, presso lo studio dell’avvocato Biagianti Ugo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Govi Andrea, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale CAPASSO Lucio: rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- SACE s.p.a. ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, svolgendo cinque motivi avverso il decreto reso dal Tribunale di Bologna del 6 ottobre 2011.

Con tale decreto il Tribunale bolognese ha rigettato l’opposizione all’esclusione dallo stato passivo dei creditori tardivi del Fallimento (OMISSIS), che era stata presentata dall’attuale ricorrente in relazione a un credito privilegiato D.Lgs. n. 123 del 1998, ex art. 9. Ribadendo quanto già riscontrato dal giudice delegato, il Tribunale ha rilevato che la SACE aveva già azionato, con tempestiva domanda di insinuazione, il credito in via chirografaria e che tale domanda era stata ammessa; che la nuova domanda era semplicemente “alternativa” a quella in precedenza avanzata; che la stessa risultava quindi inammissibile, “una volta formatosi il giudicato endofallimentare sulla diversa domanda separatamente e anteriormente proposta”.

Nei confronti del presentato ricorso resiste il Fallimento (OMISSIS), che ha depositato apposito controricorso.

SACE ha anche presentato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

2.- I motivi di ricorso, che sono stati presentati da SACE, denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo censura “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, commi 4 e 5 nonchè all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il secondo motivo espone “omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2909 c.c. ed all’art. 324 c.p.c., nonchè all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il quarto motivo pure lamenta, per diverso profilo, “omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il quinto motivo ripete “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 2909 c.c. ed all’art. 324 c.p.c., nonchè all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

3.- Il primo e il secondo motivo di ricorso vanno esaminati in modo congiunto, in ragione della loro complementarietà.

Con questi motivi il ricorrente assume che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – il credito chirografo, che è stato ammesso, e il credito in privilegio, successivamente azionato ed escluso, sono diversi tra loro.

Il credito ammesso al chirografo fa riferimento – così esplicita il ricorrente – al fatto che SACE ha pagato il debito che la società (OMISSIS), allora in bonis, aveva nei confronti di Banca Intesa a titolo di mutuo;

che tale pagamento è conseguito alla garanzia personale in precedenza assunta da SACE nei confronti della detta Banca e che la domanda di insinuazione svolta in proposito si atteggia, in via correlata, come credito in surroga Diversamente, il credito, per cui è stato chiesto il privilegio, è un credito proprio, che per effetto del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 deriva dall’inadempimento della s.r.l. (OMISSIS) agli obblighi derivatile dall’ammissione ai benefici di cui a detto decreto legislativo e dalla revoca dei benefici medesimi.

A questa serie di rilevazioni il ricorrente aggiunge, altresì, che la “revoca determina il venir meno della surroga nei diritti della Banca” e che, per tale ragione, ha chiesto – nel contesto della procedura di verifica dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) – “che venga autorizzata la conseguente rettifica dello stato passivo”: con inserimento del credito privilegiato in luogo di quello chirografario, perciò.

4.- Il primo e il secondo motivo del ricorso dispiegato da SACE sono infondati.

In realtà, il credito di SACE nei confronti del Fallimento (OMISSIS), di cui all’insinuazione, deriva pur sempre – e quale che sia la versione con cui viene presentato – dal fatto che la stessa ha pagato (a Banca Intesa) un debito della s.r.l. (OMISSIS). La differenza tra le due domande, in tempi diversi presentate dall’attuale ricorrente, attiene semplicemente alle (diverse) conformazioni disciplinari che il detto credito risulta, nel sistema vigente, capace di possedere. Tant’è che, comunque, le due posizioni (di credito in surroga e di credito proprio) risultano in sè stesse alternative. Il principio della causalità delle attribuzione patrimoniali esclude a priori, insomma, la stessa possibilità astratta di un soddisfacimento di entrambe le pretese.

Ciò posto, è principio acquisito che “nel procedimento fallimentare l’ammissione di un credito, sancita poi dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi della L. Fall., art. 97, acquisisce all’interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato” (cfr., tra le altre, Cass., 16 marzo 2001, n. 3830).

L’opzione riflessa nel domanda di insinuazione al chirografo ha precluso, in definitiva, la possibilità di una (successiva) domanda in privilegio.

5.- Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono da considerare in modo unitario, ponendosi come più profili di una medesima tematica.

In effetti, i detti motivi ruotano tutti attorno alla rilevazione che – al momento della ammissione del credito al chirografo – lo stesso non aveva ancora acquisito il privilegio. Per assumere che il giudicato, ovvero pure la preclusione fallimentare, non copre la “sopravvenienza di fatti e di situazione nuove, che si siano verificati dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato”.

6.- I detti motivi sono infondati.

Come ha ben rilevato il decreto impugnato, nella specie non ricorre l’ipotesi delineata dal ricorrente, di fatti sopravvenuti dopo la preclusione da giudicato, perchè “non vi era in precedenza alcun impedimento alla revoca dei benefici per l’inadempimento qualificato dell’impresa”.

In effetti, la richiesta di pagamento fatta da Banca Intesa è del giugno 2008, mentre “già dal 7.7.2008 e quindi assai prima della dichiarazione di fallimento era stata deliberata la messa in liquidazione di (OMISSIS), con la conseguente decadenza da beneficio del termine”.

7.- A proprio sostegno, SACE assume che, in realtà, la “messa in liquidazione del società non comportava automaticamente la mancata esecuzione del programma”; che occorreva, dunque, procedere a una serie di “complessi controlli”; e che la “durata” dei medesimi non poteva essere agevolmente prevista”.

Questi rilievi non tolgono, tuttavia, che le circostanze determinati la perdita dei benefici si siano tutti integralmente verificati prima della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) (che è del (OMISSIS)). E che l’avvenuto inizio dei richiamati controlli ben avrebbe potuto sopportare una domanda di ammissione al passivo con riserva (relativa al privilegio) ai sensi della norma della L. Fall., art. 96.

D’altro canto, non si deve trascurare che il provvedimento amministrativo dl revoca dei benefici – come dal ricorrente individuato in “una lettera del 27 agosto 2009” e a cui lo stesso assegna un valore senz’altro costitutivo – è caduto ben dopo la dichiarazione di fallimento della s.r.l. (OMISSIS). Sì che lo stesso comunque rimarrebbe, per tale sua caratteristica, inopponibile alla relativa Procedura fallimentare.

8.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima civile, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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