Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25640 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23825-2015 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIAN CARLO CARREGA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA TORINO, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, emessa e

depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 23825/15 proposto da A.S. nei confronti della Prefettura Torino il Cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

A.S. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Torino che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino attesa la presenza irregolare del A. sul territorio nazionale.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la mancata indicazione nell’ordinanza circa l’illegalità idonea a determinare l’espulsione a suo carico.

Col secondo motivo il ricorrente adduce la genericità ed apoditticità della decisione che si sarebbe limitata a richiamare il provvedimento di rigetto della protezione internazionale da parte dell’apposita Commissione senza dar conto delle minacce terroristiche.

Col terzo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 ter circa l’esistenza di elementi che non assumerebbero rilevanza decisiva atta a motivarne un giudizio di pericolosità sociale a suo carico.

Il primo motivo è infondato.

Il giudice di pace ha verificato la presenza illegale del ricorrente sul territorio nazionale in base a quanto risultante dal provvedimento di esproprio (rectius espulsione).

Del resto lo stesso ricorrente non contesta nel merito siffatta circostanza.

Il secondo motivo è inammissibile non rientrando nella competenza del giudice di pace la verifica di condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale, che,del resto, era già stata disconosciuta dalla Commissione e non impugnata dal ricorrente.

Il terzo motivo è inammissibile prima ancora che infondato in quanto del tutto generico,non indicando le ragioni per cui la valutazione della pericolosità sociale sarebbe erronea.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 2.05.2016.

Il Cons. relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali,non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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