Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25640 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25640 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LATERSUD s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Natale Carbone, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, n. 172;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per

legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e sul ricorso proposto da:

Data pubblicazione: 14/11/2013

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
LATERSUD s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 9 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Marco Milani, per delega dell’Avv. Natale Carbone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 9 giugno 2012, ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da
s.r.l. Latersud per la durata irragionevole di un processo amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Calabria;

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– ricorrente in via incidentale condizionata –

che la Corte d’appello ha rilevato che il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’impugnativa di una delibera di sospensione di estrazione di materiale argilloso e che in esso,
respinta l’inibitoria, non era più stata presentata alcuna i-

dichiarata la perenzione in applicazione dell’art. 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205;
che, tanto premesso, la Corte d’appello ha osservato che le
parti hanno sostanzialmente prestato acquiescenza alla definizione in forma meramente cautelare del procedimento, con conseguente difetto di interesse e di danno morale per la durata
del procedimento presupposto;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
s.r.l. Latersud ha proposto ricorso, con atto notificato il 9
giugno 2012, sulla base di un motivo;
che il Ministero ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad
un motivo.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo del ricorso principale (violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001,
dell’art. 6, par. 1, della CEDU, della legge 6 agosto 2008, n.
133 e dell’art. 111 Cost.) ci si duole che la Corte d’appello
abbia escluso l’indennizzabilità del ritardo nella risposta di

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stanza di prelievo, sicché, in data 21 luglio 2011, ne veniva

giustizia, dando erroneamente rilievo alla mancata presentazione dell’istanza di fissazione-prelievo nel giudizio presupposto, senza considerare che la presentazione dell’istanza di
prelievo opera come condizione di procedibilità per la domanda

po l’entrata in vigore della legge n. 133 del 2008, mentre
l’innovazione introdotta dall’art. 54, coma 2, del decretolegge n. 112 del 2008 non può incidere sugli atti anteriormente compiuti;
che il motivo è infondato;
che – poiché il giudizio amministrativo presupposto era in
corso alla data del 16 settembre 2010 ed in esso non è stata
presentata alcuna istanza di prelievo – va fatta applicazione
del principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi
dell’art. 54, coma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 3, coma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104
del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010
la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15 febbraio 2013, n. 3740);
che, per effetto del rigetto del ricorso principale, resta
assorbito l’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale
condizionato;

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di indennizzo solo per i giudizi amministrativi instaurati do-

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale,
condanna

la ricorrente in via

principale al rimborso delle spese processuali sostenute dal
Ministero controricorrente, che liquida in complessivi euro
293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

l’incidentale condizionato, e

assorbito

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