Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2564 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7764-2013 proposto da:

CONSORZIO ASI DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE GESTIONE SEPARATA

I.R.S.A.P. (ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’

PRODUTTIVE) C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore e

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA OLIVETI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI TRIGONA, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LIQUIDAZIONE CONCORDATIZIA DELLA I.CO.RI. S.P.A., HERA S.P.A. IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, TECNOFIN GROUP S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 501/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 27/01/2012 e depositata il 30/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA RAFFAELE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Consorzio ASI di Agrigento in Liquidazione Gestione Separata I.R.S.A.P. (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive), già Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento, ha proposto ricorso per cassazione contro le intimate in oggetto avverso la sentenza del 30 marzo 2012, con cui la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da esso ricorrente contro la sentenza del 23 novembre 2007, con cui il Tribunale di Agrigento aveva rigettato l’opposizione proposta dall’allora Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento, avverso un precetto notificatogli dalle intimate.

p.2. Al ricorso non v’è stata resistenza delle società intimate.

p.3. In data 25 luglio 2016 il difensore della ricorrente, Avvocato Giovanni Trigona, depositava rinuncia al mandato, dichiarando di averne dato comunicazione alla cliente.

p.4. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato domiciliatario della parte costituita (che era indicato anche come domiciliatario della parte ricorrente nel ricorso, oltre che come domiciliatario nella procura e tale rimaneva ai sensi dell’art. 85 c.p.c.), unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p.3. Il ricorso, che prospetta quattro motivi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., in quanto appare manifestamente infondato.

p.4. Invero, tutti e quattro i motivi si muovono con vati argomenti nella stessa logica di contestare la motivazione con cui la Corte palermitana ha ritenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere assoggettata a ricorso per cassazione, in quanto soggetta al regime di impugnazione risultante dalla modifica dell’art. 616 c.p.c., operata dalla L. n. 52 del 2006, art. 14, senza che potesse avere alcun rilievo la reintroduzione del regime di appellabilità delle sentenze rese sull’opposizione all’esecuzione, operata dalla L. n. 69 del 2009.

La prospettazione dei motivi contraddice, senza farsene carico, la giurisprudenza della Corte siccome consolidata per il regime transitorio delle opposizioni all’esecuzione a seguito della L. n. 52 del 2006 e a seguito della L. n. 69 del 2009: si veda in primo luogo, Cass. n. 3688 del 2011, che esaminò ampiamente le relative questioni; adde, da ultimo, e riassuntivamente: Cass. (ord.) n. 24920 del 2015.”.

p.2. Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non è necessario aggiungere alcunchè.

p.3. Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si deve dare atto invece della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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