Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2564 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. I, 04/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18978/2016 proposto da:

A.M., D.V.F., domiciliati in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Boccardi Monica e

Boccardi Ercole, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.F., L.G., L.P.G.,

L.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna del 12 maggio 2016, la quale ha respinto il ricorso avverso il provvedimento, emesso il 2 febbraio 2015 dal presidente della medesima Corte, dichiarativo della esecutorietà, nello Stato italiano, della sentenza pronunciata il 5 luglio 2012 dal giudice delle appellazioni civili presso il tribunale commissariale della Repubblica di San Marino, recante condanna al pagamento del corrispettivo, relativamente ad un contratto di compravendita intercorso tra le parti.

La corte d’appello ha ritenuto che la sentenza non contrasti con l’ordine pubblico, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, non rientrando in tale nozione il preteso “mancato apprezzamento da parte della sentenza della quietanza finale rilasciata in atto pubblico”, che l’acquirente sostiene contravvenire alle norme interne sul valore della quietanza liberatoria e che, invece, afferisce a mera riproposizione del merito della vicenda.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

Non svolgono difese gli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 della Convenzione di amicizia tra Italia e San Marino del 31 marzo 1939, ratificata con L. 6 giugno 1939, n. 1320, secondo cui una decisione assunta dall’autorità giurisdizionale dell’altro Stato, passata in giudicato, può essere riconosciuta solo laddove “la decisione non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico dello stato nel quale è invocata”.

Nella specie, la quietanza di avvenuto saldo dell’intero prezzo, rilasciata dai venditori al momento della stipula dell’atto pubblico di compravendita, era idonea ad indurre il relativo affidamento di più nulla dovere, affidamento tutelato da norma di ordine pubblico.

Inoltre, l’acquirente D.V. neppure partecipò alla stipula del contratto preliminare, che conteneva l’indicazione di un maggior prezzo; mentre la quietanza de qua, rilasciata solo al sig. A., era evidentemente riferita al prezzo intero, come indicato nel contratto preliminare.

Tutto ciò implica una violazione dei principi del giusto processo.

2. – Il ricorso è ammissibile, in quanto l’art. 6 dell’allegato alla L. 6 giugno 1939, n. 1320, esecutorietà della convenzione di amicizia e buon vicinato, stipulata in Roma, fra l’Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939, disponeva che “L’esecutorietà è dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contraddittorio, nel regno, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l’esecuzione, e, nella repubblica, dal commissario della legge. – Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorietà è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello. – Contro la decisione della corte di appello o del giudice di appello non è ammesso alcun ulteriore gravame”.

Il D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 276, Approvazione dell’accordo firmato a Roma fra l’Italia e San Marino il 28 febbraio 1946 per le modificazioni degli artt. 5 e 6 della convenzione di amicizia e di buon vicinato, ha sostituito dell’art. 6, u.c., citato, statuendo che “La decisione della corte di appello o del giudice di appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge alle parti ed ai terzi interessati contro le sentenze pronunziate in grado di appello”.

Al riguardo, si è già osservato che, appunto, dopo l’accordo del 28 febbraio 1946 tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, sulla istanza di esecutorietà delle sentenze del giudice sammarinese deve pronunziarsi anzitutto il presidente della corte di appello con decreto, suscettibile di impugnazione dinanzi alla corte stessa; quindi, la pronuncia di quest’ultima e, a sua volta, impugnabile per cassazione (Cass. 8 gennaio 1975, n. 34).

3. – Il motivo, tuttavia, è manifestamente infondato.

Dispone l’art. 5 della convenzione di amicizia e buon vicinato fra Italia e San Marino del 31 marzo 1939, resa esecutiva con L. 6 giugno 1939 n. 1320, che: “Le decisioni, in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l’autorità della cosa giudicata nel territorio dell’altro, quando concorrono le seguenti condizioni: (…) 4 che la decisione non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico dello Stato nel quale viene invocata”.

Si tratta, dunque, del medesimo criterio ostativo degli “effetti contrari all’ordine pubblico”, previsto dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, comma 1, lett. g), di riforma del diritto internazionale privato, che ha tenuto presente la sentenza impugnata.

Sostiene, in particolare, parte ricorrente che la sentenza straniera da eseguire in Italia sarebbe contraria all’ordine pubblico e, pertanto, insuscettibile di exequatur, perchè avrebbe violato sia il principio generale dell’affidamento, nella specie riposto dagli acquirenti sul valore probatorio della quietanza liberatoria del pagamento del prezzo, sia le garanzie processuali, non avendo considerato le eccezioni sollevate ivi dagli odierni ricorrenti con riguardo a detta prova.

Nella sostanza, essi si dolgono che il giudice sammarinese, invece che respingere la domanda di pagamento del prezzo effettivo della compravendita, indicato nel contratto preliminare e poi oggettivamente simulato nel contratto definitivo, recante un minor prezzo, abbia accolto la pretesa dei venditori a ricevere il prezzo ritenuto realmente pattuito e pagato.

Tale accertamento, tuttavia, riguarda il merito del giudizio estero, nè involge principi inderogabili di ordine pubblico, la cui violazione dovrebbe ostare all’exequatur.

Come è stato ancora di recente ribadito (Cass., sez. un., 8 maggio 2019, n. 12193), il criterio del limite dell’ordine pubblico attiene alla compatibilità con i “valori tutelati dalle norme fondamentali, ponendo in risalto il collegamento degli stessi con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, dei quali mira a favorire la diffusione, congiuntamente all’armonizzazione tra gli ordinamenti… Emblematica di tale evoluzione è l’affermazione di ordine generale secondo cui i principi di ordine pubblico vanno individuati in quelli fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo”.

Questa corte di legittimità, a sezioni unite, aveva già affermato che l’inderogabile tutela dell’ordine pubblico – e cioè delle “regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società” – è imposta a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nell’art. 1 Cost., comma 2, principio supremo dell’ordinamento costituzionale (Cass., sez. un., 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380).

E si è chiarito (Cass. 15 aprile 2015, n. 7613) come il concetto di ordine pubblico “cui la sentenza straniera deve conformarsi per poter essere delibata, consiste dunque nel complesso dei principi cardine dell’ordinamento giuridico, i quali caratterizzano la stessa struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, conferendole un’individuata ed inconfondibile fisionomia, nonchè nelle regole inderogabili, provviste del connotato della fondamentalità, che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative, immanenti ai più importanti istituti giuridici, ivi compresi i principi desumibili dalla Carta costituzionale”. Ciò, tenuto conto del contesto Europeo, internazionale e convenzionale nei quali tali principi cardine etico-giuridici sono da collocare (Cass. 26 novembre 2004, n. 22332).

Nulla di ciò nel caso di specie.

I ricorrenti richiamano le sentenze di questa corte, le quali hanno menzionato il “principio di ordine pubblico italiano di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole”: si tratta di quelle decisioni, le quali hanno escluso l’esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso, per esclusione da parte di un coniuge di uno dei bona matrimoniali, quando l’altro coniuge non poteva conoscerla (es., fra le tante, Cass. 14 febbraio 2019, n. 4517, sulla scia di Cass., sez. un., 17 luglio 2014, n. 16380). Il richiamo è del tutto improprio, essendo in quel caso coinvolti beni di altra natura.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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