Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2564 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27883-2009 proposto da:

N.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI

MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

SPA UGF ASSICURAZIONI (OMISSIS) in persona del suo procuratore ad

negozia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato speciale a margine della memoria;

– resistente –

e contro

P.A.G., GOLDEN CAR SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 13487/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del

17.11.09, depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore Consigliere Adelaide Amendola Letti gli atti depositati:

OSSERVA 1 N.F. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli UNIPOL s.p.a., P.A.G., Golden Car s.r.l. e C.G., chiedendo il ristoro dei danni subiti nell’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS).

Con sentenza del 2 dicembre 2009 il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Lecce o, in alternativa, quello di Bologna, innanzi ai quali ha rimesso le parti.

2 N.F. ha proposto regolamento di competenza con atto notificato a s.p.a. UGF Assicurazioni (nuova denominazione assunta da UNIPOL s.p.a.), ad P.A.G. e a Golden Car s.r.l..

Solo il primo intimato ha svolto attività difensiva.

3 Il regolamento è affidato a due motivi.

Col primo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione. Sostiene che erroneamente il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio, benchè questa fosse palesemente incompleta, avendo la convenuta UNIPOL s.p.a. contestato la competenza con riferimento ad alcuni soltanto dei criteri di collegamento previsti dalle norme codicistiche innanzi menzionate, senza nulla dedurre, in particolare, nè in relazione al luogo di domicilio dei responsabili civili (ex art. 18 c.p.c., comma 1); nè in relazione a quello in cui la persona giuridica Golden Car s.r.l. ha uno stabilimento (ex art. 19 c.p.c., comma 1); nè, infine, in relazione al luogo in cui l’obbligazione deve essere adempiuta (art. 20 c.p.c., seconda parte).

Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 19 cod. proc. civ., sotto il profilo che l’eccezione di incompetenza della persona giuridica era palesemente infondata, avendo la Compagnia Assicuratrice UNIPOL s.p.a. uno stabilimento e una sede operativa in (OMISSIS), ove era stato ritualmente notificato l’atto introduttivo del giudizio. Deduce che, in ogni caso, spettava all’opponente, anche in base al principio della vicinanza della prova, dimostrare le circostanze di fatto poste a fondamento della sua contestazione.

4 Il primo motivo di ricorso appare fondato, restando in tale giudizio assorbito l’esame del secondo.

Costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di competenza territoriale derogabile, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la contestazione da parte del convenuto della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente, necessaria indicazione del giudice competente, deve essere svolta con riferimento a tutti i singoli profili di competenza ipotizzagli in base ai criteri facoltativi di collegamento previsti negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. sez. unite, 29 ottobre 2007, n. 22639; Cass. Civ. 22 novembre 2007, n. 24277), ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza o del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice adito, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio, sia perchè in entrambe le ipotesi l’art. 38 cod. proc. civ., comma 2 esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando sempre e comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione (confr. Cass. civ. 22 novembre 2007, n. 24277).

5 L’applicazione degli esposti principi al caso di specie impone di ritenere lacunosa, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto.

Nella sentenza impugnata si da atto che i fori generali delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel giudizio, con riguardo, rispettivamente, alla residenza del conducente e alle sedi legali della compagnia assicuratrice e della società intestataria del veicolo, vanno individuati in (OMISSIS), segnatamente negandosi rilevanza alla circostanza che la contestazione era volta a sostenere l’estraneità del solo luogo di residenza dei resistenti al circondario del giudice adito, senza alcuna considerazione, dunque, di quello di domicilio.

Questa Corte ha invece ripetutamente affermato il principio, dal quale non v’è ragione di discostarsi, che, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente, deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art 20 cod. proc. civ., anche ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, e cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (confr. Cass. civ. 22 novembre 2007 n. 24277; Cass. civ. 22 giugno 2004, n. 11649; Cass. civ. 4 giugno 1997, n. 4975).

Ne deriva che, l’eccezione di incompetenza, in quanto incompleta, almeno sotto l’indicato profilo, deve aversi per non proposta”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione – conforme a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Regolatrice – tenuto anche presente che nessuna memoria per replicare alla stessa ha depositato s.p.a. UGF Assicurazioni, mentre la memoria presentata dal ricorrente non fa che ribadire le argomentazioni già esposte in ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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