Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2564 del 02/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2564 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 20749-2011 proposto da:
CHIOCCINI

FRANCESCO

ITALO ANDREA,

elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA MARINA l, presso lo
studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2018
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contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/02/2018

nonchè contro
UFFICIO REGISTRO DI ROMA 2 UFFICIO ATTI PUBBLICI;
– intimato

avverso la decisione n. 3850/2010 della COMM.
TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 22/06/2010;

udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato LONGO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto il rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1.

Francesco Italo Andrea Chioccini propone due motivi di ricorso per la

cassazione della sentenza n.3850/10 del 22 giugno 2010, con la quale la
commissione tributaria centrale – sezione di Roma, in riforma della
decisione di secondo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento
notificatogli dall’ufficio del registro atti pubblici di Roma per maggiore
imposta di registro ed Invim in relazione all’atto 18 gennaio 1982; atto con

appartamento in Firenze, del valore dichiarato di 24 milioni di lire,
rettificato dall’ufficio in 80 milioni di lire.
La commissione centrale, preso atto che tale valore era stato
rideterminato dalla commissione tributaria di primo grado in 60 milioni di
lire, ha rilevato che: – in relazione al motivo di appello concernente la
motivazione dell’avviso di accertamento (a differenza di quanto statuito
dalla commissione tributaria di secondo grado, che tale avviso aveva
annullato per difetto di motivazione), dovevano ritenersi sussistenti i
requisiti minimi di legge, atteso che esso faceva richiamo al criterio astratto
utilizzato dall’ufficio, con riguardo agli atti di trasferimento di immobili
similari anteriori di non oltre tre anni; – la statuizione di primo grado sulla
determinazione del valore venale del bene non era stata fatta oggetto di
appello da parte del contribuente, con conseguente suo passaggio in
giudicato.
Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
Il Chioccini ha depositato memoria.

§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Chioccini lamenta – ex art.360, 1^
co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – violazione o falsa applicazione dell’articolo 324
cod.proc.civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Per avere
la commissione tributaria centrale erroneamente affermato l’avvenuta
formazione del giudicato, per mancata proposizione di appello, sulla
decisione di primo grado relativa al merito dell’imposizione (valore di 60
milioni di lire); nonostante che esso contribuente avesse, nell’atto di
appello, formulato espressa domanda subordinata volta a

“ritenere

assolutamente e totalmente infondato anche il valore di lire 60 milioni,
definito dalla commissione di primo grado, con ogni conseguenza di legge”.

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Ric.n.20749/11 rg. – Ud.del 10 gennaio 2018

Il C

il quale egli aveva ricevuto in donazione dalla zia Gina Chioccini un

Con il secondo motivo di ricorso il Chioccini deduce – ex art.360, 1^ co.
n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 48 e 49
d.P.R. 634/72 (disciplina dell’imposta di registro vigente ratione temporis).
Per avere la commissione tributaria centrale ritenuto congruamente
motivato l’avviso di accertamento in oggetto, nonostante che esso non
indicasse “i dati tenuti in considerazione” ai fini della determinazione del
maggior valore; né considerasse che si trattava di immobile “locato dal

da esso non era dato conoscere quali fossero stati “gli elementi presi a
confronto per accertare il valore”.

§ 2.2 Questo secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.
La commissione tributaria centrale ha esaminato la questione della
motivazione dell’avviso di accertamento in oggetto, argomentando il
proprio convincimento di idoneità e sufficienza di tale motivazione. E ciò
essa ha fatto nella stretta applicazione del disposto dell’articolo 49 d.P.R.
634/72 previg., secondo cui l’avviso di rettifica doveva contenere
l’indicazione, da un lato, del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti
descritti in atto; e, dall’altro, del criterio seguito dall’ufficio per la
determinazione di tale valore. Nella concretezza della fattispecie, in
particolare, ha ritenuto la commissione tributaria centrale che l’avviso di
accertamento in questione rispondesse ai requisiti minimi di legge, proprio
perché contenente l’indicazione di entrambi tali parametri; così come
desumibili sia dalla specificazione del maggior valore accertato, sia dalla
circostanza che tale maggior valore fosse stato desunto dalla comparazione
con atti stipulati nel triennio e concernenti beni similari.
La conclusione alla quale è così pervenuta la commissione tributaria
centrale si è tuttavia posta in contrasto con l’orientamento di legittimità in
materia; estensibile – nella sua portata generale volta a tutelare, da un
lato, la correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa e, dall’altro, la
posizione sostanziale di difesa del contribuente – anche agli accertamenti
per imposta di registro ed Invim antecedenti all’entrata in vigore sia
dell’art.7 1.212/00, sia dell’attuale TUR di cui al d.p.r. 131/86.
L’avviso di accertamento in questione, testualmente riportato nel ricorso
per cassazione (pag.10), ha così motivato la rettifica:

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Ric.n.20749/11 rg. – Ud.del 10 gennaio 2018

“Riguardo alla

1937 e che necessitava di importanti interventi anche strutturali”. Inoltre,

natura, consistenza ed ubicazione dei beni. In particolare, i valori sono stati
determinati in relazione al criterio n. l”.

Il “criterio n.1” è stato poi così

esplicitato: “riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni ed alle
perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni dalla data dell’atto o a
quella di cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che hanno
avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di caratteristiche e condizioni
similari”.

comparazione presi a riferimento, nè ne riportava il contenuto essenziale a
sostegno della pretesa impositiva; ma nemmeno li indicava nei loro estremi
di registrazione e pubblicazione. In maniera tale da porre il contribuente
in condizione quantomeno di accedere ad essi, e controllarne la reale
idoneità comparativa; con riguardo, in particolare, al dato fondamentale
costituito dalla effettiva rispondenza delle caratteristiche degli immobili
assunti a comparazione con quelle dell’immobile oggetto di rettifica.
La motivazione adottata, in sostanza, si è risolta nella mera riproduzione
di formule astratte o ‘di stile’; così da risultare del tutto scollegata dalla
specificità del caso, e potenzialmente idonea ad essere riferita a
qualsivoglia altro accertamento di maggior valore immobiliare.
La sola indicazione del ‘criterio astratto’ utilizzato dall’amministrazione
finanziaria (criterio comparativo, così come previsto per legge) non poteva
dunque dare conto (sebbene in forma sintetica ed essenziale) dei necessari
parametri di comparazione concretamente adottati; il che appariva tanto
più necessario in una situazione nella quale l’immobile oggetto di rettifica di
valore presentava caratteristiche estimative del tutto peculiari, e di almeno
problematica comparabilità (quali il risalente stato di occupazione, ovvero
la presenza di lesioni strutturali da alluvione).
Va quindi considerato che la mancata indicazione degli estremi di
identificazione ed accesso degli atti presi a riferimento e comparazione ha
precluso al contribuente la possibilità di formulare specifici motivi di
opposizione all’avviso di accertamento; tanto da poter formulare, nella
pienezza dei propri diritti difensivi, una contestazione non solo completa e
mirata sui reali presupposti dell’imposizione, ma anche tempestiva, perché

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Ric.n.20749/11 rg. – Ud.del 10 gennaio 2018

Il i. .Est.

L’avviso in esame, in definitiva, non solo non allegava gli atti di

interamente ed esaurientemente contenuta – come richiesto dal rito – nel
ricorso introduttivo del contenzioso.
Si è in materia affermato (tra le altre, Cass. ord.21066/17) che:

“In

tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili,
adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi
adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto

far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in
questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto utilizzato per
la comparazione”;

e che (Cass. ord.9032/13):

“l’obbligo di motivazione

degli atti tributari può essere adempiuto anche ‘per relationem’, ovverosia
mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o
documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne
riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto,
contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti
per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione
consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato
giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali
risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione
del provvedimento”.
Nel caso in questione, l’avviso di accertamento è rimasto ben lontano da
questo livello minimo – cioè necessario e sufficiente – di motivazione.
Né la commissione tributaria centrale si è fatta carico (a differenza della
commissione di secondo grado) della circostanza fondamentale che gli atti
assunti a comparazione dall’amministrazione finanziaria (unico criterio di
rettifica dichiaratamente adottato) non erano in alcun modo altrimenti
conosciuti né conoscibili dal contribuente; sicchè la motivazione adottata
finiva con l’esaurirsi nella letterale e pedissequa riproduzione del dettato
legislativo di riferimento.
In accoglimento del motivo di ricorso in esame, la sentenza della
commissione tributaria centrale va dunque cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si ravvisano i
presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 cpc.; mediante

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Ric.n.20749/11 rg. – Ud.del 10 gennaio 2018

essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a

accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente ed annullamento
dell’avviso di accertamento opposto.
La caducazione integrale di tale avviso – per il difetto di elemento
essenziale – non può non superare la questione (fatta oggetto della prima
censura di legittimità) concernente la quantificazione del valore venale
dell’immobile, così come determinata dal giudice di primo grado.

Pq m

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del
contribuente

mediante

annullamento

dell’avviso

di

accertamento opposto;
pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico
dell’agenzia delle entrate, liquidandole in euro 2300,00, oltre
rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
10 gennaio 2018.
Il Con
Giac. • .talla

La Corte

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