Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25639 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Ente di Formazione Aristeas;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Basilicata n. 195/2007/03 depositata il 28/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dall’Ente di Formazione Aristeas contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Potenza n. 198/4/2005 che aveva accolto il ricorso dell’ente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpeg e Irap 1999. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. II P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la nullità della sentenza in quanto priva della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto.

La censura è infondata. L’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza solo nei casi in cui tale omissione impedisca totalmente – non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte normalmente dedicata alla motivazione – di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. n. 1170 del 2004; Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 6683 del 2009). Ciò premesso, dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramente, anche se in forma succinta, sia l’oggetto del giudizio che le ragioni della decisione. La sentenza, infatti, precisa che il ricorso ha per oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento e che esso non può essere accolto, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado, in quanto dagli atti di causa risulterebbe la natura non commerciale dell’Ente la cui attività sarebbe rivolta solo a favore di persone svantaggiate. Risulta pertanto evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalla disposizione di legge di cui il ricorso lamenta la violazione. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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