Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25639 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25639

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23548/2011 proposto da:

La Commerciale S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II n. 326, presso lo studio dell’avvocato Scognamiglio Renato, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bianchin Romeo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore

dott. Z.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasubio n.

4, presso lo studio dell’avvocato De Sanctis Mangelli Simonetta, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fiorentin Nicolò,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 21/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Udine, in accoglimento della impugnazione proposta da A.F., creditore ammesso al passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, ha escluso il privilegio riconosciuto ex art. 2751 bis c.c., n. 3 in favore di La Commerciale s.r.l. esercente attività di agente.

Ha ritenuto il tribunale che, pur dovendosi ritenere decisiva non la forma societaria in cui viene svolta l’attività ma la sostanza del rapporto di lavoro che è alla base e la natura prettamente personale della attività svolta, nel caso in esame la s.r.l. La Commerciale si era limitata a chiedere nell’atto di impugnazione una prova per testi inammissibile ed irrilevante (perchè priva di articolazione dei capitoli e della indicazione dei testi da assumere), provvedendo alla completa formulazione solo tardivamente, nel corso del giudizio.

Avverso tale decreto, comunicato il 25.7.2011, La Commerciale s.r.I., con atto notificato il 7.10.2011, ha proposto ricorso per cassazione per un motivo. Si è costituita la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.p.a.in liq. con controricorso adesivo. L’intimato A. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia la errata applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 3 e la violazione delle regole sull’onere della prova, nonchè la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, avendo il tribunale erroneamente ritenuto essa creditrice ammessa onerata della prova circa la ricorrenza nella specie – non contestata dall’ A., nè da alcuna altra parte – delle condizioni di fatto ritenute dal tribunale sufficienti per l’attribuzione al suo credito, nonostante la forma societaria, del rango privilegiato, condizioni che peraltro emergevano dalle risultanze documentali in atti, e in ogni caso essa ricorrente aveva chiesto di confermare con una prova per testi non tardiva e rilevante.

2. Tali doglianze non meritano accoglimento essendo la statuizione impugnata conforme a diritto, ancorchè sulla base di diversa motivazione (cfr. art. 384 c.p.c., comma 4).

3. Deve infatti evidenziarsi come l’orientamento interpretativo già espresso da questa Corte (sentenza n.8114/2000) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n.1/2000), dal quale si è discostato il Tribunale di Udine, sia stato successivamente ribadito da molteplici pronunce di questa Corte di legittimità (cfr. S.U. n.27986/13; Sez. 1, n. 19012/14; Sei. l, n.9462/16 ed altre) che hanno affermato il seguente principio: l’art. 2751-bis c.c., n. 3), inserito dalla L. 29 luglio 1975, n. 426, art. 2 deve essere interpretato, in conformità con l’art. 3 Cost. ed in sintonia con la ratio della stessa disposizione codicistica (riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore: ratio che, del resto, inequivocamente, afferma lo stesso giudice di legittimità in riferimento alle altre ipotesi di privilegio previste dallo stesso articolo, pervenendo, in tal modo, a negare il riconoscimento della prelazione a favore dei creditori diversi dalle persone fisiche o dai soggetti espressamente considerati nei numeri 5 e 5 bis), nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste quelli per provvigioni spettanti alta società di capitali che eserciti l’attività di agente.

4. A tale orientamento il Collegio ritiene di dare doverosamente continuità, sì che lo statuito accoglimento della impugnazione dell’ A., per questa diversa ragione di diritto, si mostra conforme a diritto.

Nè a tale correzione della motivazione potrebbe opporsi, in tesi, una preclusione derivante dalla mancanza di impugnazione delle considerazioni in diritto svolte nel provvedimento impugnato con riguardo alla non decisività della forma di società di capitali adottata dalla ricorrente: la preclusione da giudicato si produce infatti solo su capi autonomi della sentenza non impugnati, concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame (cfr. ex multis Cass. n. 13003/06, n. 17935/07; n. 12202/17).

5. Quanto alle spese di questo giudizio di impugnazione, se ne ritiene giustificata la compensazione tra le parti costituite, considerando la posteriorità delle pronunce richiamate rispetto al deposito del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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