Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25639 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7926-2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA

GUERINI ROCCO giusta procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona del

Prefetto pro tempore, QUESTURA DI MILANO, elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, emesso il

18/01/2016 e depositato il 20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 20 gennaio 2016, il Giudice di pace di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da L.A. contro il provvedimento della sua espulsione adottato dal Prefetto di quella stessa città.

Avverso la decisione del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione il predetto sig. L., con atto notificato il 18 marzo 2016, sulla base di tre motivi. Il Prefetto ed il Questore hanno resistito con controricorso.

Il ricorso, appare manifestamente infondato in relazione alle tre doglianze proposte dall’odierno ricorrente, e precisamente:

a) La prima di esse, con la quale si chiede di accertare l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta subordinata, conseguente al provvedimento principale di espulsione, di riduzione del termine (di dieci anni) stabilito, nel decreto di espulsione, per far rientro in Italia, appare inammissibile perchè mancante di autosufficienza in relazione al “se, come, quando e dove” essa sia stata posta in sede di impugnazione del provvedimento espulsivo, con particolare riferimento alle ragioni poste a base della richiesta di riduzione ed agli ipotizzati vizi del provvedimento di gradazione del termine;

b) La seconda, con la quale si duole della automaticità dell’espulsione, in conseguenza della mancata richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, è infondata in ragione del fatto che solo la “ritardata domanda” di permesso giustifica la irrazionalità della automatica reazione dell’ordinamento ma non anche la sua “mancata presentazione”, specie dopo un lungo termine (sia pure trascorso in gran parte in stato di detenzione), apparendo la decisione di mancata proposizione della richiesta un’inadempienza tanto più consapevole quanto la posizione di pregressa inadempienza dei doveri di soggiornante abbia dato luogo a sanzione di tipo detentivo. A tale proposito deve darsi continuità al principio di diritto già enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19105 del 2015)e secondo cui “In caso di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione per mancanza di valido permesso di soggiorno, grava sullo straniero l’onere di provare le circostanze che hanno impedito la presentazione della istanza volta al relativo rilascio o rinnovo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con cui il giudice di pace evidenziava che lo straniero detenuto e destinatario del provvedimento di espulsione non aveva ingiustificatamente richiesto, successivamente alla sua scarcerazione, un nuovo permesso di soggiorno).”;

c) La terza doglianza (di mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua madre o in una lingua veicolare) appare inammissibile perchè nuova, ancora una volta mancante di autosufficienza in relazione al “se, come, quando e dove” essa sia stata posta in sede di impugnazione del provvedimento espulsivo, con particolare riferimento alle ragioni che non abbiano consentito la comprensione di tale provvedimento ad una persona soggiornate da circa 15 anni in Italia.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente infondato.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto in ossequio al principio di diritto sopra richiamato;

che le spese giudiziali vanno compensate in ragione dei profili fattuali sottostanti alla vertenza;

che non v’è luogo a provvedere in ordine al contributo unificato, trattandosi di procedimento esente in ordine all’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte,

Respinge il ricorso e compensa fra dell’odierno giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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