Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25638 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Teresiana s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 102/2008/32 depositata il 12/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. ZENO Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Teresiana s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 408/43/2006 che aveva accolto i ricorsi proposti dalla società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Irpeg e Irap relative all’anno 1999, nonchè avverso il diniego di definizione di ritardati od omessi versamenti.

La CTR riteneva che “le cifre evidenziate dall’Ufficio nel testo dell’appello per i diversi anni, debbono essere pagate insieme alle altre non versate in precedenza… facendo permanere la definizione della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis”.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la CTR ha ritenuto che la definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, sarebbe perfezionata pur in presenza di un pagamento parziale.

La eensura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010) secondo cui il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la CTR ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo agli importi iscritti a ruolo per l’anno di imposta 1998 non rientranti nell’istanza di definizione.

La censura è fondata in quanto la sentenza impugnata è priva di qualsiasi riferimento al motivo di appello formulato dall’Agenzia con riferimento agli importi iscritti a ruolo per l’anno di imposta 1998 non rientranti nell’istanza di definizione.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va rigettato il ricorso originariamente proposto avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Irpeg e Irap relative all’anno 1999, nonchè avverso il diniego di definizione di ritardati od omessi versamenti.

Sussitono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del merito ed irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Irpeg e Irap relative all’anno 1999, nonchè avverso il diniego di definizione di ritardati od omessi versamenti, dichiara compensate le spese del merito ed irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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