Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25638 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28943/2011 proposto da:

N.I.R. Nuova Immobiliare Romagnola S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

G. Mazzini n. 140, presso lo studio dell’avvocato Lucattoni

Pierluigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Mambelli Massimo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore

dott. V.I.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via

G. Pisanelli n.4, presso lo studio dell’avvocato G.G., che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato V.G.,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI’, depositato il 21/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.I.R. Nuova Immobiliare Romagnola s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Forlì ha rigettato l’opposizione da essa proposta allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, nella quale aveva lamentato che era stato ammesso solo in parte (Euro 672.813,40) il credito da essa insinuato per complessivi Euro 2.566.906,47 in virtù del contratto di appalto concluso con la fallita in bonis per l’esecuzione di opere infrastrutturali e la costruzione di due immobili, sciolto L. Fall., ex art. 81 per il sopravvenuto fallimento della committente.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, il Fallimento (OMISSIS), rilevando l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, dei motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della omessa pronuncia sulla domanda, da essa formulata ai sensi della L. Fall., art. 56, di compensazione del proprio credito nei confronti della procedura con il debito esistente nei confronti di quest’ultima.

1.1. La doglianza si mostra inammissibile, sia perchè non indica se ed in quale misura il debito della ricorrente nei confronti della procedura fosse determinato nel suo ammontare in sede di opposizione, sia perchè la ricorrente difetta di interesse a dolersi della mancata pronuncia sul punto in sede di verifica, ben potendo, ove convenuta in giudizio dal curatore per il pagamento del credito dovuto all’impresa insolvente, opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l’efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva (cfr. Cass. sez. 1 n. 18915/10; n. 9912/07. La omessa pronuncia, infatti, non produce l’effetto preclusivo proprio del giudicato sul punto del mancato accoglimento, salva la possibilità di ravvisare un giudicato implicito ove ricorrano specifiche condizioni (cfr. ex multis: Cass. n. 576/92; n. 14999/00) nella specie neppure evocate dalla ricorrente.

2. Il secondo motivo censura, per illogicità e contraddittorietà della motivazione, la statuizione di rigetto della domanda di ammissione integrale del credito – ammesso dal g.d. per il 50% – da rimborso dei costi sopportati per retribuire i professionisti incaricati di attività tecniche preliminari. Sostiene la ricorrente: a) che la inopponibilità al fallimento, per mancanza di data certa, della documentazione relativa ai crediti per retribuzione di detti professionisti, da un lato, è in contraddizione con il provvedimento di ammissione del 50%, dall’altro non rileverebbe ai fini della determinazione del quantum del rimborso, che il giudice delegato avrebbe illogicamente dimezzato ed il tribunale confermato senza disporre la consulenza tecnica d’ufficio richiesta da essa ricorrente; b) che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il contratto di appalto non condizionava al conferimento di specifiche lettere d’incarico da parte della committente l’esecuzione delle attività tecniche in questione, bensì di altre attività.

2.1. Anche queste doglianze sono inammissibili, con riguardo ad entrambi i profili evidenziati, atteso che: a)quanto al primo profilo, la critica alla motivazione, basata su una generica allegazione di contraddittorietà con il provvedimento del giudice delegato (che non rileva come tale) e su una pretesa illogicità (che non è dato ravvisare nella motivazione criticata), si rivela sostanzialmente diretta ad un riesame del merito della valutazione riservata al tribunale; b)analogamente, la doglianza di errata interpretazione del regolamento contrattuale si mostra estranea alla verifica di legittimità, che è consentita sul punto solo ove venga denunciata specificamente la violazione di uno o più dei principi posti dalla legge al giudice in tema di interpretazione del contratto, non già richiesta una nuova e più appagante interpretazione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura, per violazione della L. Fall., art. 81 e dell’art. 24 Cost., il rigetto della sua domanda di ammissione del credito per risarcimento di molteplici danni subiti. Sostiene che, se è vero che il fallimento fa cessare ex nunc – fermi cioè gli effetti già prodottisi – l’efficacia del vincolo contrattuale senza attribuire al committente il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, è altrettanto da considerare che, in caso di danni conseguenti ad un grave inadempimento precedente la data del fallimento, la domanda di risarcimento deve essere ammessa, anche in assenza di una precedente domanda giudiziale: nella specie, dunque, erroneamente il tribunale avrebbe omesso di considerare che l’inadempimento di (OMISSIS) precedente al fallimento “emergeva chiaramente dalla copiosa documentazione allegata dalla società ricorrente”, e d’altra parte avrebbe trovato conferma ove fossero state ammesse “le istanze istruttorie ritualmente indicate dalla società ricorrente”.

3.1. La illustrazione del motivo manca tuttavia della precisazione sul se e come fosse stato tempestivamente allegato in atto di opposizione in cosa fosse consistito il grave inadempimento della committente anteriore alla data del fallimento; nonchè manca della specifica indicazione circa la presenza in atto di opposizione, ed il contenuto, di istanze istruttorie che il tribunale non avrebbe ammesso. In mancanza di tali specifiche indicazioni (non emergenti peraltro dal provvedimento impugnato, in cui si evidenziano piuttosto dati di segno contrario alla tempestiva allegazione ed offerta dì prova), la questione di diritto posta si palesa astratta, e non utile alla decisione.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 10.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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