Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25638 del 14/11/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 25638 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso 7093-2008 proposto da:
ROSSI
LUCIANO
RSSLCN49C26D978B,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo
studio dell’avvocato CARPINELLI EUGENIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIARE’ GIORGIO giusta delega in
atti;
*
– ricorrente –
2013
contro
1957
BATTISTINI
DAVID
BTTDVD85L14L182H,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELLI MAURIZIO, che lo rappresenta e
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Data pubblicazione: 14/11/2013
difende giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1656/2007 del TRIBUNALE di
TIVOLI, depositata il 15/11/2007 R.G.N. 4526/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MAURIZIO GABRIELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
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udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luciano Rossi propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in
base a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che,
decidendo un’opposizione a precetto proposta nei confronti di David
Battistini, ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendovi
rinuncia al precetto, ma ha condannato il ricorrente alle spese in base al
criterio della soccombenza virtuale, qualificata l’opposizione come
Il Battistini resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
‘
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il
ricorrente contesta che nella specie fosse applicabile l’art. 617 cod. proc.
civ. in luogo dell’art. 615 cod. proc. civ.
1.1.- Il mezzo è fondato. Questa Corte ha infatti affermato che la
denuncia dell’errata apposizione della formula esecutiva configura
opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla
correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si
ponga in dubbio l’esistenza), richiesta dall’art. 475 cod. proc. civ., poiché
in tal caso l’indebita apposizione della formula può concretarsi in una
irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione
della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell’art. 617 cod.
proc. civ. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione
dell’inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione
delle condizioni perché l’atto acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (come,
ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della
cauzione), l’opposizione deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione
ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. (Cass. n. 13069 del 5/6/07). Poiché
nella specie si faceva questione di formula esecutiva erroneamente
apposta in una sentenza penale non passata in giudicato l e si contestava
perciò l’inesistenza del titolo esecutivo giudiziale, andava applicato l’art.
615 cod. proc. civ. quanto al criterio della soccombenza virtuale.
2.- Con il secondo motivo, il ricorrente, sotto i profili della
violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce comunque il rispetto
del termine di venti giorni di cui all’art. 617 cod. proc. civ.
2.1.- Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.
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opposizione agli atti esecutivi e ritenutane la tardività.
3.-
Il terzo quesito di diritto, incorporato nelle conclusioni, è
inammissibile in quanto non correlato ad un motivo.
4.- Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione. La sentenza
impugnata va perciò cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese,
al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 18 ottobre 2013.
e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Tivoli in diversa