Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25638 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21362-2017 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dagli avvocati DOMENICO ROSSI ANTONIO CIAVARELLA;

– ricorrente –

contro

CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA

ROSMINIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 66, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 448/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/02/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto da Roma Capitale avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla Casa della Congregazione delle Suore della Provvidenza Rosminiane contro gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

Avverso la suddetta sentenza, Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la contribuente.

Con apposita istanza, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata degli importi liquidati in applicazione del beneficio.

Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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