Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25637 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25637
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Coop. Artigiana Garanzia a r.l., in persona del legale rapp.te pro
tempore, etett.te dom.to in Roma, alla Via Paisieilo n. 15, presso lo
studio dell’avv. Giovanni Bellomo, rapp.to e difeso dall’avv. CIANI
Fabio, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te prò tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia n. 63/2008/03 depositata il 28/10/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. ZENO Immacolata.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Coop. Artigiana Garanzia a r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bari n. 10/13/2006 che aveva accolto il ricorso della società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Irpeg 2000. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente deduce: “nullità della sentenza per violazioni plurime allo statuto L. n. 212 del 2000 (v., art. 7, motivazione viziata ovvero carente ed apparente, omessa indicazione del responsabile del procedimento) denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”. La censura è inammissibile in quanto privo di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Ulteriore profilo di inammissibilità va riscontrato nella inadeguata formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011