Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25637 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.27/10/2017),  n. 25637

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25787/2014 proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore avv.

G.G., elettivamente domiciliata in Roma, piazza A. Capponi n.

16 – Scala B-int. 7, presso l’avvocato Cermignani Carlo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Barone Guglielmo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S. s.r.l., già S. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Spallanzani n. 22/a, presso l’avvocato La Marca Ermanno, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’angelo Giuseppe,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1571/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’avvocato Carlo Cermignani che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avvocato Andrea Pantellini, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti della s.r.l. Sibeg, sviluppando tre motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania, 2 agosto 2013, in riforma della pronuncia emessa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Ragusa, 16 gennaio 2009, n. 30.

Ravvisata in particolare la sussistenza di un contratto di distribuzione con clausola di esclusiva corrente inter partes, il Tribunale ha accolto la domanda, svolta tra le altre dalla società (OMISSIS) (come poi riprese, in via di riassunzione, dal Fallimento della stessa) di accertamento della violazione dell’esclusiva da parte della s.r.l. Sibeg (all’epoca, s.r.l. Sicavi), pure condannando quest’ultima al risarcimento dei danni prodotti. Per contro, la Corte di Appello ha ritenuto non provata l’effettiva esistenza di un contratto con patto di esclusiva a legare le parti.

Nei confronti del presentato ricorso resiste la s.r.l. Sibeg, che ha depositato apposito controricorso. La stessa ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo assume, in particolare, “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il secondo motivo rileva, inoltre, “violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’at. 360 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il terzo motivo assume, ancora, “violazione degli artt. 112,116,342,343 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2.- Per ragioni di precedenza logica, risulta opportuno svolgere la disamina relativa ai richiamati motivi muovendo da quello esposto per ultimo dal ricorrente.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente censura, in modo segnato, i passi della sentenza in cui la Corte territoriale – preso atto che in primo grado lo stesso aveva, in veste di attore, formulato una serie di altre richieste a fianco di quella consistente nell’accertamento della violazione del patto di esclusiva – ha rilevato che il Tribunale “si è limitato ad accogliere la domanda di violazione del patto di esclusiva contenuto nel contratto di concessione di vendita e di risarcimento del danno” e, sulla scia di ciò, pure ha asserito che, “non avendo la curatela proposto appello incidentale avverso tali omissioni di pronunzia – che concretano un rigetto implicito dei predetti capi di domanda, con quanto ne consegue in punto di soccombenza -“, “nessuna statuizione può esser più adottata dalla Corte su tali capi di domanda”.

Osserva in proposito il ricorrente – dopo avere puntualizzato che le domande a suo tempo formulate hanno investito la responsabilità della Sibeg per “diversi titoli dedotti”, “ossia per violazione del patto di esclusiva, del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, della L. n. 287 del 1990 e comunque dell’art. 2598 c.c.” – che a ben vedere il Tribunale, attraverso i “richiami alle riprodotte difese” svolte nel relativo grado dall’attore (e ora, per l’appunto ricorrente), “lungi dall’avere inteso disattendere talune delle ragioni della domanda proposta dal ricorrente”, ha “invece integralmente aderito alla prospettazione attorea, espressamente posta a base della decisione, e quindi integralmente accolto la domanda giudiziale”.

In ogni caso – aggiunge ancora il ricorrente – anche a ritenere che il Tribunale si sia limitato a prendere in esame il punto della violazione del patto di esclusiva, non si può discorrere di “rigetto implicito” delle altre richieste: “avendo la ricorrente conseguito la tutela risarcitoria richiesta”, sussiste “semmai una ipotesi di assorbimento in senso tecnico”.

4.- Il motivo risulta fondato, secondo i termini che si vengono qui ad esporre.

In proposito va rilevato, prima di ogni altra cosa, che la sentenza della Corte di Appello non ha fornito alcuna motivazione a base della propria affermazione per cui, nel caso esaminato, l’omesso esame di talune richieste avanzate dall’attore (e attuale ricorrente) da parte del Tribunale verrebbe a tradursi in altrettante situazioni di “rigetto implicito”. In realtà, la conformazione della fattispecie concreta indica, piuttosto, un risultato diverso.

Il Tribunale ha accordato la tutela risarcitoria che l’attore gli aveva richiesto sulla scorta di una serie articolata di distinte ragioni, formando tale sua valutazione sull’esame della prima delle ragioni che gli erano state proposte (come consistente nella violazione della clausola di esclusiva). Posta l’equivalenza effettuale delle altre ragioni (violazione della buon fede; abuso di posizione dominante; violazione della correttezza professionale ex art. 2598 c.c.) rispetto a quella così esaminata, l’accoglimento di quest’ultima ha reso oggettivamente inutile l’esame delle altre, che per l’effetto sono risultate assorbite.

5.- In definitiva, in punto di domanda di tutela risarcitoria l’attore nel primo grado del presente giudizio – non avrebbe comunque potuto ottenere più di quanto ha effettivamente ottenuto. Lo stesso va di conseguenza considerato, per il relativo proposito, come attore totalmente vittorioso.

Ciò posto, va adesso rilevato che, secondo l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle richieste che in quella sede non sono state specificamente esaminate dal giudice (cfr., in specie, Cass. SS. UU., 19 aprile 2016, n. 7700; v. altresì, e ancor più di recente, Cass., 7 marzo 2017, n. 5689).

Ne consegue che la Corte d’Appello di Catania ha errato nel ritenere di non dovere, nè potere, procedere all’esame delle richieste di tutela risarcitoria avanzate dall’attore in via alternativa a quella data dalla violazione del patto di esclusiva. Tanto più – è da aggiungere ancora – che la stessa sentenza impugnata dà testualmente atto della sussistenza inter partes di “un rapporto commerciale di fornitura e vendita di prodotti, svoltosi per un ampio arco temporale e per notevoli quantitativi di merce”.

6.- L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l’accoglimento del secondo motivo, nel senso e nei limiti che seguono.

Nella sostanza delle cose, questo motivo viene a rappresentare una riproposizione di quello esaminato appena sopra, come calato nello specifico riferimento (della violazione) dei doveri di buona fede e correttezza. Lo stesso risulta poggiato, infatti, sulla rilevazione di fondo per cui la Corte “avrebbe dovuto quanto meno indicare in sentenza gli elementi per cui ha escluso che le condotte della resistente (i.e.: la s.r.l. Siberg), allegate e dimostrate nel giudizio di merito, costituissero violazione dei superiori canoni, con evidente totale assenza di motivazione sul punto”.

Come appena sopra si è rilevato, del resto, l’omesso esame da parte della Corte territoriale della eventuale violazione dei doveri di buona fede e correttezza è frutto diretto dell’errata opzione operata dalla stessa in punto di onere di appello incidentale.

7.- Il primo motivo di ricorso riguarda il punto dell’effettiva sussistenza di un patto di esclusiva incidente sul rapporto tra l’attuale ricorrente e la s.r.l. Siberg.

La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un simile patto sulla base di due elementi concorrenti: l’avvenuta disdetta del contratto di distribuzione posta in essere da Sibeg con lettera del 26 ottobre 1995; l'”inconfigurabilità del subentro della (OMISSIS) s.r.l. nel predetto contratto” – che inizialmente aveva visto come parte distributrice la s.a.s. Vebeg – “per la mancanza di consenso anche tacito da parte di essa Sibeg s.r.l.”.

La sostanza del motivo rimprovera alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto dell’oggettiva circostanza della “avvenuta prosecuzione del rapporto contrattuale all’epoca vigente tra Vebeg e Sibeg anche con (OMISSIS) dopo il 1996”.

Posta questa prospettiva, il motivo risulta fondato.

In effetti, la Corte territoriale, pur dando atto della esistenza di un duraturo rapporto commerciale tra le parti (v. già sopra, nel n. 5, in fine), non ha tenuto in alcun conto del medesimo – e, in specie, del suo protrarsi nel tempo anche oltre l’anno 1996 – al fine di apprezzare il senso oggettivo del complessivo comportamento tenuto di Sibeg nell’ambito della fattispecie concreta.

D’altro canto, appare in sè stessa particolarmente rilevante la constatazione che, se il rapporto in essere è stato eseguito per parecchio tempo anche dopo l’invio della lettera di disdetta, il “rinnovo”, o comunque il volontario prolungamento, di un rapporto di distribuzione è situazione che, per sè, non soffre di restrizioni di tratto formale.

8.- In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini e nei limiti di cui alla motivazione svolta. Con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della controversia alla Corte di Appello di Catania, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Catania che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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