Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25637 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 22/09/2021), n.25637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29796-2019 proposto da:

B.V.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GIACOMO MESSINA;

– ricorrente –

contro

MARTE SPV SRL CON SOCIO UNICO, in persona dei legale rappresentante

pro tempore, HOIST ITALIA SRL, quale mandataria di SECURITISATIONS

SERVICES SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

quest’ultima mandataria di MARTE SPV, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAIO MARIO, 8, presso lo studio dell’avvocato EVA DI

VENUTA, rappresentata e difesa dall’avvocato TITO MONTEROSSO;

– controricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 371/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

B.V.D. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, nei confronti di Banco Popolare società cooperativa. HOIST ITALIA SRL, quale mandataria di SECURITISATIONS SERVICES SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quest’ultima mandataria di MARTE SPV, ha replicato con controricorso, corroborato da memoria.

Il Tribunale di Marsala aveva disatteso la domanda di accertamento negativo di credito e di nullità dei contratti bancari, proposta dall’odierna ricorrente quale fideiussore del rapporto di conto corrente n. (OMISSIS) acceso da ZOOM SRL con la Banca Popolare Soc. Coop., cui era poi subentrato il Banco BPM SPA.

La Corte di appello di Palermo ha confermato la prima decisione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., e delle altre disposizioni in materia di ripartizione dell’onere della prova, per avere la Corte di appello omesso di tenere conto della condotta processuale serbata nel corso del giudizio di primo grado dalla banca.

La ricorrente sostiene che la convenuta aveva l’onere di produrre in giudizio tutta la documentazione idonea a provare la sussistenza e l’entità del credito vantato contro di lei, ma non lo aveva fatto, con la conseguenza che dovevano ritenersi a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.

In particolare la ricorrente si duole della mancata produzione del contratto datato (OMISSIS), atteso che il contratto fideiussorio prodotto, datato (OMISSIS), costituiva a suo parere – semplice integrazione e conferma del contratto precedentemente sottoscritto, e non aveva effetto novativo.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Il mezzo non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, secondo cui il gravame “non è supportato da specifiche allegazioni”, essendo del tutto generico, genericità che neanche in questa sede la ricorrente ha dimostrato che non ci fosse.

Pertanto, se e” vero che “Il creditore che escute una polizza fideiussoria è tenuto a provare i presupposti per l’operatività della garanzia ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere.” (Cass. n. 26158 del 12/12/2014; Cass. n. 16917 del 04/10/2012; Cass. n. 22862 del 10/11/2010), tale principio, nel caso in esame, non viene invocato pertinentemente.

Il motivo, infatti, non illustra con la dovuta specificità la tempestiva sottoposizione della questione alla Corte di appello in sede di gravame, risultando confinate alla fase di primo grado le deduzioni in merito all’erroneità dell’attività probatoria e – di contro – la Corte distrettuale, con accertamento in fatto non censurato sul piano motivazionale, ha accertato proprio l’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio da parte della Banca e la ricorrente non ha indicato alcun fatto decisivo, tempestivamente dedotto, di cui sia stato omesso l’esame.

Anche la doglianza relativa richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., difetta di autosufficienza, non essendo stato indicato con quale atto ed in quale modo sia stata proposta, trattandosi, tra l’altro, di mezzo di prova nella discrezionalità del giudicante (Cass. n. 2262 del 2/2/2006; Cass. n. 23120 del 16/11/2010), ed essendo – proprio per questo – la mancata disposizione censurabile solo con il vizio di motivazione, e non con la violazione dell’art. 2697 c.c..

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1421 c.c., in relazione alla L. n. 287 del 1990, art. 2. La ricorrente sostiene che l’integrazione fideiussoria del 25/1/2011 sarebbe nulla perché redatta su schema ABI.

2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La questione della nullità della fideiussione per asserita violazione della legga antitrust è stata dedotta per la prima volta in cassazione. Ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038 del 24/01/2019; Cass. n. 20518 del 28/07/2008). Nella specie, dalla sentenza (fol. 3, infine, e 4) non è dato in alcun modo evincere che tale questione, anche sotto i profili fattuali (modulo ABI, ecc.) sia stata dedotta nel giudizio di primo grado, ed oggetto di censura in appello.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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