Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25637 del 15/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 15/10/2018), n.25637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16046-2017 proposto da:

COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.O., ASS. MACC. SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 167/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata dal Comune di Stigliano la sentenza n. 167/2017 del Tribunale di Locri con ricorso fondato su due motivi.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Decidendo in sede di rinvio a seguito della cassazione, statuita – con ordinanza n. 9504/2011 – da questa Corte, della sentenza del 29 ottobre 2008 del Tribunale di Locri, l’odierna gravata decisione rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 847/2006 del Giudice di Pace di Stilo, che aveva accolto l’opposizione della odierna intimata M. avverso verbale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

La succitata ordinanza di questa Corte – va, per completezza, rilevato – aveva cassato la prima decisione del Tribunale di Locri, in relazione – quanto alla contestata violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 – alla corretta interpretazione del “principio relativo ai criteri per l’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo può costituire motivo di intralcio alla circolazione”. Non si è costituita la parte intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di norme di legge, in particolare dell’art. 01 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.- Col secondo motivo si deduce la violazione di norme di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e del principio dispositivo per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c..

3- Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Ambedue sono del tutto privi di fondamento e non colgono la fondante e decisiva ratio della impugnata sentenza.

Quest’ultima, adeguandosi – in sostanza – alla nota pronuncia di C. Cost. n. 113/2015 e delle successive decisioni di questa stessa Corte – ha ritenuto la fondatezza della proposta opposizione al verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 per illegittimità dell’accertamento svolto sulla base di risultanze di apparecchiatura (già oggetto di contestazione) non risultante regolarmente sottoposta alla prescritta periodica verifica di taratura.

Per di più la regolamentazione delle spese data con la sentenza oggi impugnata non poteva, alla stregua del noto principio di causalità, che decidere quanto alle spese in altro modo ovvero nel senso preteso dall’odierna parte ricorrente.

Infatti la condanna alle spese di lite data con la grata decisione appare immune da vizi e non in (pretesa) violazione del principio di disposizione e di extrapetizione.

“In base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa ad un processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia” (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625).

Nella concreta fattispecie, a fronte dell’insistenza processuale dell’odierna parte ricorrente, l’impugnata decisione non poteva che prendere atto degli effetti conseguenti alla nota pronuncia n. 113/2015 della Corte Costituzionale.

A fronte di tale decisiva ratio della decisione del Tribunale di Locri oggetto dell’odierna impugnazione nulla di decisivo viene prospettato nell’odierno ricorso.

3.- I motivi non possono che essere respinti ed il ricorso va rigettato.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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