Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25637 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23463-2015 proposto da:

B.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50,

presso lo studio dell’avvocato BERNARDO BOTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUIDO GALLETTI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA TREVISO, QUESTURA TREVISO;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 165/2015 del GIUDICE DI PACE di TREVISO,

depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 7 luglio 2015, il Giudice di pace di Treviso ha respinto l’impugnazione proposta da B.J. contro il provvedimento della sua espulsione adottato dal Prefetto di quella stessa città.

Avverso la decisione del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione il predetto sig. B., con atto notificato il 10 ottobre 2015, sulla base di un unico motivo.

Il Ministero, il Prefetto ed il Questore non hanno svolto difese.

Il ricorso, appare manifestamente infondato in relazione alle doglianze proposte dall’odierno ricorrente, e precisamente:

a) Quella con la quale si duole della automaticità dell’espulsione, in conseguenza della mancata richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, perchè il tempo era trascorso in stato di carcerazione è infondata in ragione del fatto che solo la “ritardata domanda” di permesso giustifica la irrazionalità della automatica reazione dell’ordinamento ma non anche la sua “mancata presentazione”, specie dopo un lungo termine (sia pure trascorso in gran parte in stato di detenzione), apparendo la decisione di mancata proposizione della richiesta una palese inadempienza del dovere di premunirsi in occasione della cessazione della misura, ben oltre il termine di 90 giorni consentito a colui che si trovi sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno, sia pure per scontare una sanzione di tipo detentivo. A tale proposito deve darsi continuità al principio di diritto già enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19105 del 2015)e secondo cui “In caso di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione per mancanza di valido permesso di soggiorno, grava sullo straniero l’onere di provare le circostanze che hanno impedito la presentazione della istanza volta al relativo rilascio o rinnovo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con cui il giudice di pace evidenziava che lo straniero detenuto e destinatario del provvedimento di espulsione non aveva ingiustificatamente richiesto, successivamente alla sua scarcerazione, un nuovo permesso di soggiorno).”;

b) La seconda doglianza (di mancata utilizzazione del termine di 90 giorni nella condizione di persona libera da costrizioni) non ha pregio perchè, la volontà diretta a continuare il soggiorno sul territorio nazionale, subito dopo l’esecuzione della pena detentiva da scontarsi in Italia, esigeva la tempestiva richiesta del permesso all’Autorità competente, non costituendo la detenzione un ostacolo per l’inoltro della richiesta e neppure per l’impugnazione del suo ipotetico diniego, nelle sedi giurisdizionali idonee ad ottenere la corrispondente tutela, in presenza dei titoli legittimanti il soggiorno.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente infondato.”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto in ossequio al principio di diritto sopra richiamato;

che non v’è luogo a provvedere: nè in ordine alle spese di questa fase, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; nè in ordine al contributo unificato, trattandosi di procedimento esente in ordine all’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte,

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, dai magistrati sopra indicati, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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